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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20173 - Corte di Cassazione

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa aveva chiesto il rimborso delle imposte pagate per l’acquisto di terreni destinati all’edilizia economica e popolare, invocando l’esenzione prevista dall’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973. La Commissione tributaria aveva inizialmente respinto i ricorsi, ma il giudice d’appello aveva riformato tale decisione. L’Amministrazione ha impugnato la sentenza in Cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, in combinato disposto con l’art. 35, comma 2, della legge n. 865/1971: secondo l’Amministrazione, le agevolazioni spettano soltanto per i programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dal titolo IV della legge n. 865/1971, non per programmi promossi da enti regionali o comunali come quello in esame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione, ritenendo fondato il motivo: l’agevolazione non si estende a programmi diversi da quelli previsti dal titolo IV della legge n. 865/1971, anche se introdotti da un altro ente pubblico. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della cooperativa e, quindi, la domanda di rimborso. Ha compensato le spese dei gradi di merito, in ragione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso, e ha condannato la cooperativa, soccombente in Cassazione, a pagare le spese di tale fase, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2

    le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo IV della L. 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione

    L’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria e l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sono limitate agli atti relativi ai programmi di edilizia residenziale del titolo IV della legge n. 865/1971, affidati ai soggetti ivi contemplati; non bastano la destinazione dei terreni all’edilizia popolare o l’iniziativa di un altro ente pubblico.

  • Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, comma 2 e titolo IV

    le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo IV della L. 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione

    Il titolo IV individua i programmi e i soggetti cui è circoscritta l’agevolazione richiamata dall’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973. La Corte esclude dall’ambito applicativo programmi diversi, anche quando promossi da enti pubblici regionali o comunali.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali legate all’edilizia residenziale pubblica non si applicano automaticamente a qualsiasi acquisto di terreni destinati all’edilizia economica e popolare: occorre che l’atto sia funzionale a un programma rientrante nel titolo IV della legge n. 865/1971.
  • La natura pubblica dell’ente che promuove il programma non è, da sola, sufficiente per ottenere il beneficio; rilevano la riconducibilità del programma alla disciplina indicata dalla legge e i soggetti cui ne è affidata l’attuazione.
  • Se la causa è già decidibile sulla base degli accertamenti disponibili, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e rigettare direttamente nel merito il ricorso originario, senza rinvio.

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