Parere n. 1388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 5 giugno 2023 di divieto detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS- del 5 giugno 2023 recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento prefettizio deducendo difetto o carenza di motivazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.m. 28 aprile 1998. Il provvedimento era stato adottato dopo una proposta del Comando provinciale dei Carabinieri, conseguente al deferimento del ricorrente per minaccia aggravata e ubriachezza molesta, nonché dopo il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica provinciale per il mancato possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per la detenzione delle armi. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di definitività dell’atto, essendo proponibile il ricorso gerarchico, e, inoltre, l’irricevibilità per tardività ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire se il provvedimento prefettizio fosse impugnabile con ricorso straordinario e se potesse essere riconosciuto l’errore scusabile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, poiché il provvedimento impugnato non era definitivo e risultava proponibile contro di esso il ricorso gerarchico. La Sezione ha escluso anche la possibilità di riconoscere l’errore scusabile, in quanto il provvedimento indicava correttamente, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990, i mezzi di impugnazione esperibili. L’ulteriore eccezione di irricevibilità per tardività è rimasta assorbita. Le censure relative alla motivazione e all’applicazione del d.m. 28 aprile 1998 non sono state esaminate nel merito.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è ammesso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, soltanto contro atti amministrativi definitivi. Il provvedimento prefettizio impugnato non aveva tale carattere, essendo proponibile il ricorso gerarchico; pertanto il ricorso straordinario è inammissibile.
Errore scusabile
Non ricorrono i presupposti per riconoscere l’errore scusabile, poiché in calce al provvedimento erano stati correttamente indicati i mezzi di impugnazione, in conformità all’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990.
Tardività del ricorso
L’eccezione di irricevibilità per tardività, riferita al termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di definitività dell’atto.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso per motivi di legittimità contro gli atti amministrativi definitivi.
Il requisito della definitività dell’atto costituisce condizione di ammissibilità del ricorso straordinario. Quando contro l’atto è proponibile ricorso gerarchico, il ricorso straordinario non è ammissibile.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La questione relativa al rispetto del termine di proposizione è stata sollevata dall’Amministrazione, ma non è stata esaminata perché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241
indicazione, nel provvedimento, dei termini e dell’autorità cui è possibile ricorrere
La corretta indicazione dei mezzi di impugnazione nel provvedimento esclude, nel caso esaminato, il riconoscimento dell’errore scusabile.
art. 1, comma 5, d.m. 28 aprile 1998
condizioni relative ai requisiti psico-fisici per la detenzione delle armi
La disposizione è stata invocata dal ricorrente e richiamata nel giudizio di non idoneità della Commissione medica provinciale, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro atti amministrativi definitivi; la proponibilità del ricorso gerarchico contro l’atto impugnato esclude, di regola, la sua definitività e determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.
- Il difetto di definitività dell’atto deve essere rilevato preliminarmente e impedisce l’esame delle censure di merito rivolte contro il provvedimento.
- L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando il provvedimento impugnato indica correttamente i mezzi di impugnazione, i relativi termini e l’autorità competente, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di definitività dell’atto, l’eccezione di tardività può essere dichiarata assorbita senza esame.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro un divieto prefettizio di detenzione di armi
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di definitività dell’atto.
Premesse fattuali e provvedimento impugnato
Il Comando provinciale dei Carabinieri aveva proposto l’adozione di un divieto di detenzione di armi e munizioni dopo il deferimento dell’interessato per i reati di minaccia aggravata e ubriachezza molesta. L’episodio era caratterizzato da uno stato di evidente ebbrezza alcolica e da minacce riferite all’uso di una pistola.
La Prefettura aveva comunicato l’avvio del procedimento e richiesto una certificazione della Commissione medica provinciale relativa al possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal d.m. 28 aprile 1998. Il Collegio medico aveva espresso un giudizio di non idoneità, ritenendo non verificate le condizioni previste dall’art. 1, comma 5, del decreto. Sulla base degli elementi acquisiti, la Prefettura aveva quindi adottato il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Motivi del ricorso ed eccezioni dell’Amministrazione
Il ricorrente aveva dedotto:
- il difetto o la carenza di motivazione del provvedimento;
- l’errata applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.m. 28 aprile 1998.
Il Ministero dell’interno aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il provvedimento non fosse definitivo e fosse quindi impugnabile con ricorso gerarchico. Aveva inoltre dedotto l’assenza dei presupposti per l’errore scusabile, poiché il provvedimento indicava correttamente i mezzi di impugnazione, e aveva sollevato un’ulteriore eccezione di irricevibilità per tardività, in relazione al termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Requisito della definitività dell’atto
La Sezione ha applicato l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario è ammesso per motivi di legittimità contro atti amministrativi definitivi.
Il provvedimento impugnato non è stato ritenuto definitivo, poiché contro di esso era pacificamente proponibile il ricorso gerarchico. La Sezione ha richiamato, in tal senso, precedenti pareri della stessa Sezione, tra cui i pareri nn. 2116-2119 del 2022, n. 1496 del 2022, n. 479 del 2022, n. 815 del 24 giugno 2024, n. 82 del 29 gennaio 2024 e n. 899 del 2023.
Il difetto di definitività impedisce l’accesso al rimedio straordinario e comporta l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le censure rivolte contro il contenuto sostanziale del divieto prefettizio.
Esclusione dell’errore scusabile
La Sezione ha escluso anche la possibilità di riconoscere l’errore scusabile. In calce al provvedimento impugnato erano infatti indicati correttamente i mezzi di impugnazione, in conformità all’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990.
La presenza di un’indicazione corretta e comprensibile degli strumenti di tutela impedisce di giustificare l’errata scelta del ricorso straordinario in luogo del ricorso gerarchico.
Eccezione di tardività e conclusioni
L’eccezione relativa alla tardività del ricorso, proposto dopo la notificazione del decreto e oltre il termine indicato dall’Amministrazione, è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di definitività.
Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Non è stato esaminato il merito delle censure relative al difetto di motivazione e all’applicazione del d.m. 28 aprile 1998.
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