Cassazione Penale, Sentenza n. 06822/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità del riesame cautelare: il ricorrente aveva trasmesso la richiesta di riesame via PEC all'indirizzo riesame.tribunale.milano@giustiziacert.it (indirizzo pubblicato sul sito del Tribunale e riferibile alla Sezione del riesame). Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo che la PEC utilizzata non corrispondesse a quella indicata nell'elenco D.G.S.I.A. previsto dall'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 (causa di inammissibilità prevista dal comma 7). In cassazione si deducevano: (1) violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 87-bis e contrasto con il principio di ragionevole affidamento e con orientamenti di Sez. 2; (2) violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e dell'art. 6 CEDU, con censura della applicazione di sanzioni formali eccessive rispetto alla funzione della riforma Cartabia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la richiesta di riesame era stata effettivamente inviata a una PEC riferibile alla Sezione ma diversa dall'indirizzo indicato nell'elenco D.G.S.I.A.; ciò integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. La Corte ha richiamato la disciplina transitoria (decreti ministeriali) che fino al 31/12/2025 consente ancora l'uso della PEC, ma ha confermato che la normativa transitoria individua tassativamente gli indirizzi abilitati. Ha altresì richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 19) che ha escluso l'ammissibilità della trasmissione a indirizzi non ricompresi nell'elenco D.G.S.I.A., salvo il caso eccezionale in cui la medesima istanza sia stata anche inoltrata, con la stessa modalità, a un indirizzo incluso nell'elenco e sia pervenuta lì entro il termine; nella fattispecie non è avvenuto un tempestivo inoltro. La questione di legittimità costituzionale pendente è stata ritenuta non rilevante per la fattispecie concreta. Le doglianze fondate su Costituzione e CEDU non erano proponibili con i motivi di ricorso ex art. 606 c.p.p.; per legge il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
comma 7 (cause di inammissibilita' per trasmissione a PEC non riferibile all'ufficio indicato dall'elenco D.G.S.I.A.)
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: l'impugnazione trasmessa a PEC non compresa nell'elenco D.G.S.I.A. integra, in linea di principio, causa di inammissibilita'. L'eccezione è ammessa solo se la stessa istanza e' stata anche inoltrata alla PEC indicata nell'elenco e ricevuta li' entro il termine previsto
d.m. n. 206 del 2024, art. 1, comma 3
salva, sino al 31/12/2025, la possibilita' di depositare con modalita' non telematiche (anche via PEC) atti relativi alle impugnazioni cautelari
Conferma la possibilita' transitoria di usare la PEC fino a data indicata, ma non modifica l'obbligo di usare gli indirizzi indicati nell'elenco D.G.S.I.A. quando previsto
art. 111-bis cod. proc. pen.
menzione del modello telematico integrale futuro
Indica il modello telematico integrale verso il quale la disciplina evolve; la transizione non abroga perentoriamente le cautele sull'uso degli indirizzi certificati
art. 591 cod. proc. pen.
richiamato dall'art. 87-bis
Rimando formale previsto dalla norma transitoria: occorre rispettare altresi' quanto previsto dall'art. 591 quando applicabile
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
motivo di ricorso per violazione di legge
Limita le censure proponibili in cassazione; la Corte ha rilevato che questioni costituzionali o CEDU non possono essere dedotte come semplici vizi di legge ai sensi di questa lettera
art. 69-bis l. 354/1975
menzionata nella questione di rimessione trattata dalle Sezioni Unite
Usata come termine di confronto per una diversa fattispecie di inammissibilita' (reclamo proposto ad indirizzo PEC riferibile a ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento)
art. 3 Cost.
principio di ragionevolezza e proporzionalita'
La Corte rileva che eventuali censure costituzionali non rientrano nei motivi di ricorso ex art. 606 c.p.p. e pertanto non possono essere direttamente valutate in questa sede
Convenzione EDU, art. 6
diritto di accesso al giudice
Richiamata dal ricorrente ma la Corte osserva che la questione di violazione CEDU avrebbe natura incidentale rispetto a eventuale questione di costituzionalita' e non e' proponibile come semplice vizio di legge in cassazione
Massime di principio
- La trasmissione di impugnazioni via PEC a un indirizzo non incluso nell'elenco D.G.S.I.A. comporta, di regola, l'inammissibilita' della impugnazione ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7; la sola riferibilita' dell'indirizzo all'ufficio competente non e' sufficiente.
- E' possibile evitare l'inammissibilita' se la stessa istanza viene anche inviata, con la stessa modalita' (PEC), a un indirizzo incluso nell'elenco D.G.S.I.A. e questa seconda trasmissione pervenga entro il termine utile; in mancanza l'atto e' inammissibile.
- Fino al termine transitorio indicato dal decreto ministeriale (31/12/2025 nel caso esaminato) la PEC resta utilizzabile ma occorre usare esattamente gli indirizzi abilitati dall'elenco D.G.S.I.A.; dopo la scadenza e' previsto il modello telematico integrale.
- In cassazione non e' possibile sollevare direttamente profili di incostituzionalita' o violazioni CEDU come semplici vizi di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; tali profili possono essere portati solo attraverso la questione di legittimita' costituzionale o in forma compatibile con la normativa sul ricorso.
- Per ridurre il rischio di inammissibilita', il difensore deve verificare preliminarmente l'elenco D.G.S.I.A. degli indirizzi abilitati e, in caso di dubbio, inviare contestualmente l'atto sia alla PEC 'riferibile' sia all'indirizzo incluso nell'elenco, conservando documentazione dei trasmissioni e dei rapporti di consegna.
- Le doglianze relative alla sproporzione della sanzione formale (inammissibilita') possono avere rilievo solo proponendo, se fondati, una questione di legittimita' costituzionale; senza cio' la Corte applichera' la disciplina letterale prevista dall'art. 87-bis.
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