Cassazione Penale, Sentenza n. 30291/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 10/04/2024 che aveva respinto la sua istanza di annullamento dell'ordine di esecuzione n. 221-2024 S.I.E.P. Sosteneva che la sentenza del 7/02/2023 non era irrevocabile perché contro di essa era stato proposto appello nei termini. A supporto produceva copia dell'atto di appello inviato telematicamente: in PEC alla Corte d'appello di Bologna e tramite posta elettronica ordinaria al Tribunale di Bologna. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto inammissibili entrambe le modalità: l'invio alla casella di posta ordinaria non è idoneo al deposito dell'impugnazione; l'invio in PEC alla Corte d'appello era stato fatto a un ufficio diverso da quello che aveva emesso la sentenza (violazione dell'art. 582, comma 1, c.p.p.). Il ricorrente denunciava violazione di legge e usurpazione di potere, richiamando anche la Sez. U. 24/09/2020 n. 1626 secondo cui l'inoltro a ufficio diverso non comporta automaticamente inammissibilità ma comporta il rischio per chi impugna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non si sia arrogato il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione: nel procedimento incidentale di esecuzione dove il condannato aveva sollevato l'assenza del titolo esecutivo, il giudice doveva verificare incidentalmente l'esistenza del titolo e quindi poteva decidere sulla richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione. Inoltre, il fatto che la Corte d'appello non si sia pronunciata sull'appello trasmesso via PEC a giudice incompetente non invalida la decisione del giudice dell'esecuzione. La Corte ha richiamato precedenti secondo cui il giudice dell'esecuzione non è tenuto a sospendere automaticamente l'esecuzione in caso di presunto appello tardivo; la valutazione dell'ammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte rileva che il deposito dell'impugnazione deve rispettare le regole sul competente ufficio, ma osserva che l'irregolare inoltro ad ufficio diverso non esclude automaticamente ogni valutazione del giudice dell'esecuzione nel contesto di un incidente esecutivo; tuttavia l'invio a ufficio non competente può esporre a rischio di inammissibilità se non sanato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U., 24 settembre 2020, n. 1626 (Bottari)
Sez. U., 24/09/2020, n. 1626, Bottari
Richiamata dal ricorrente per sostenere che l'inoltro dell'impugnazione ad ufficio diverso non comporta di per sé l'inammissibilità; la Corte di Cassazione prende atto del principio ma ritiene che, nel caso concreto e nel procedimento esecutivo incidentale, la valutazione del giudice dell'esecuzione sia stata corretta.
Precedenti richiamati (Ercoli, Crepaldi, Emuakpeje)
Cass. Sez. 1, n. 38981/2012 (Ercoli); Sez. 1, n. 37354/2005 (Crepaldi); Sez. 1, n. 11665/2008 (Emuakpeje)
Queste pronunce confermano che il giudice dell'esecuzione non è obbligato a sospendere automaticamente l'esecuzione quando è dedotta l'irrevocabilità della sentenza e che l'accertamento dell'ammissibilità dell'impugnazione compete al giudice dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'invio dell'atto di impugnazione tramite posta elettronica ordinaria non è idoneo a costituire deposito valido: per le impugnazioni è necessario utilizzare le modalità previste (es. PEC ove richiesto).
- L'invio dell'impugnazione in PEC a un ufficio diverso da quello competente può esporre il ricorrente al rischio di inammissibilità, ma non determina automaticamente l'improcedibilità: la situazione va valutata caso per caso e può essere sanata se possibile.
- Nel procedimento di esecuzione il giudice dell'esecuzione può esaminare incidentalmente l'esistenza o meno del titolo esecutivo e decidere sull'istanza di sospensione o annullamento senza doversi limitare ad attendere una pronuncia preliminare del giudice dell'impugnazione.
- La valutazione formale di ammissibilità dell'appello e la sospensione dell'esecuzione rientrano nella competenza del giudice dell'impugnazione; il giudice dell'esecuzione non è obbligato a sospendere automaticamente l'esecuzione in presenza di un presunto appello tardivo.
- Se si è inviata un'impugnazione a ufficio scorretto, è prudente provvedere immediatamente alla regolarizzazione (nuovo invio al competente ufficio/PEC) e produrre documentazione che attesti la tempestività, perché la rilevazione della tardività o inammissibilità può ricadere negativamente sul ricorrente.
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