Ordinanza n. 298/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato presentata da Mraikh Mustapha, provvedimento emesso da UTG ROMA – SUI in data 27 gennaio 2026 e comunicato a mezzo pec all’Avv. Erica Scalco in data 30 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha respinto, il 27 gennaio 2026, la domanda di conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale della Sezione staccata di Latina, sostenendo che la competenza spettasse alla sede centrale del TAR Lazio di Roma, in quanto l'atto era stato adottato da amministrazioni aventi sede nel capoluogo.
La decisione
Il TAR non ha esaminato né la legittimità del diniego né la domanda cautelare. Rilevata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'amministrazione prima della discussione cautelare, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lazio, sede di Roma, cui spetta pronunciarsi ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a. sull'incompetenza della Sezione staccata e adottare la decisione definitiva sul punto. In attesa della decisione sulla competenza, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per decidere la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, c.p.a.
In presenza di un'eccezione di incompetenza territoriale sollevata prima della discussione della domanda cautelare, la decisione sulla competenza spetta al Presidente del TAR Lazio, sede di Roma; il fascicolo deve pertanto essergli trasmesso per la decisione definitiva sul punto.
Massime di principio
- Quando, prima della discussione della domanda cautelare, l'amministrazione resistente solleva un'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione staccata del TAR Lazio, il fascicolo deve essere trasmesso al Presidente del TAR Lazio, sede di Roma, affinché decida definitivamente sulla competenza ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a.
- La domanda cautelare non può essere decisa dal collegio della Sezione staccata prima della definizione della questione di competenza territoriale sollevata nei termini; il giudice deve rimettere gli atti al Presidente competente.
Come è indicizzato
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