Cassazione Penale, Sentenza n. 40244/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano dell'08/05/2024 che aveva rigettato l'istanza del ricorrente volta al riconoscimento della disciplina della continuazione fra reati e sentenze riguardanti condanne per reati in materia di stupefacenti emesse da: Corte d'appello di Brescia (sent. 02/12/2004, irrevocabile 12/04/2007, parziale riforma Tribunale di Bergamo 13/01/2004), Tribunale di Genova (sent. 30/11/2006, passata in giudicato 20/03/2009) e Tribunale di Milano (sent. 29/11/2007, passata in giudicato 24/03/2010). Il ricorrente deduceva violazione e errata applicazione dell'art. 81 c.p., mancata considerazione della unitarietà del disegno criminoso, travisamento dei fatti (tra cui date e partecipazione soggettiva), e chiedeva il riconoscimento della continuazione fra gli episodi giudicati a Bergamo, Genova e Milano (associazione compresa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui le associazioni operative a Genova e a Milano presentavano differenze ontologiche e strutturali (diversa composizione soggettiva, contesto geografico e temporale distinto, e differente droga commercializzata), per cui mancava prova di un disegno criminoso unitario tra le fattispecie. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze del ricorrente erano ricostruzioni e richieste di rivalutazione fattuale non ammesse in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Richiamata come norma di impugnazione: il ricorso lamentava vizio della motivazione e travisamento dei fatti ai sensi di questa disposizione, ma la Cassazione ha ritenuto che le critiche fossero in realtà richieste di nuova valutazione fattuale e non vizî di diritto rilevanti ai fini dell'art. 606.
art. 81 c.p.
La Corte interpreta l'art. 81 (continuazione) nel senso che il semplice compimento di reati omogenei o la permanenza della fattispecie associativa non bastano: per il riconoscimento della continuazione fra reati commessi in contesti associativi diversi è necessaria una specifica indagine sulla natura delle associazioni, sulla loro operatività, continuità nel tempo, contiguità temporale, programmi operativi e composizione soggettiva, al fine di accertare l'unicità del disegno criminoso.
art. 669 c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che analoghe richieste precedenti ex art. 669 c.p.p. erano già state rigettate a livello di merito, circostanza funzionale a confermare la valutazione negativa circa la unitarietà del disegno criminoso.
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74
Gli articoli identificano i reati di traffico/importazione di stupefacenti oggetto delle condanne; la Corte sottolinea tuttavia che l'omogeneità del titolo di reato (reati in materia di stupefacenti) non è di per sé idonea a dimostrare la sussistenza della continuazione tra diversi procedimenti/associazioni.
Principi di giurisprudenza di legittimità citati (Sez. 4, Sez. 6, Sez. 2, Sez. 1)
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo i quali: occorre valutare la natura concreta dei sodalizi e la continuità del disegno criminoso; in contesti mafiosi la detenzione non interrompe automaticamente la partecipazione associativa, ma tale principio è applicabile solo se emergono elementi che dimostrino la perdurante unità del progetto criminoso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati in procedimenti distinti non è sufficiente dimostrare la stessa tipologia di reato o la vicinanza geografica/temporale: è necessaria prova di un disegno criminoso unitario, valutata mediante indagine sulla natura delle associazioni, la loro operatività, continuità temporale, programmi operativi e composizione soggettiva.
- Le censure in Cassazione devono mirare a vizi di diritto o contraddizioni della motivazione; la mera richiesta di rivalutazione dei fatti o degli elementi di prova è inammissibile e conduce al rigetto.
- Se esistono già valutazioni negative specifiche in sede di merito (es. rigetto ex art. 669 c.p.p.), l'impugnazione in Cassazione incontra un ostacolo più solido, salvo che emergano vizi di diritto evidenti.
- In contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso, la detenzione dei membri non esclude automaticamente la permanenza del vincolo associativo, ma tale deroga all'interpretazione ordinaria richiede elementi che dimostrino la continuità del progetto criminoso nonostante gli eventi interruttivi.
- In fase difensiva conviene puntare su elementi concreti e documentati che dimostrino l'unicità del progetto criminoso (comunicazioni, ruoli ripetuti in più contesti, direttive comuni, identità di compagine), evitando argomentazioni basate solo su somiglianze di reato o sulla semplice vicinanza temporale/geografica.
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