Cassazione Penale, Sentenza n. 31479/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione: in particolare lamentava che, nonostante la sentenza di appello fosse stata resa in esito a concordato, la Corte di appello aveva omesso di valutare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., valutazione che avrebbe potuto portare a dubbi sulla responsabilità univoca addebitata a Seljimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, con riferimento alle sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis (e in generale al disposto dell'art. 599, comma 4, c.p.p.), è consentito proporre ricorso per cassazione solo per questioni relative alla formazione della volontà della parte nell'accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto divergente della pronuncia del giudice; non sono invece ammissibili doglianze su motivi già rinunciati dall'imputato (come la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129) né questioni attinenti alla determinazione della pena concordata, salvo che la pena sia fuori dai limiti di legge. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, nel caso di concordato in appello con rinuncia dei motivi, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 e tali questioni non possono essere successivamente sollevate in Cassazione se erano oggetto di rinuncia.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Secondo la decisione, contro le sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi relativi alla formazione della volontà a concordare, al consenso del PM o alla difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo; questioni diverse rientrano nell'inammissibilità.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il potere dispositivo della parte previsto dall'art. 599, comma 4, limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, inclusa la fase di legittimità; la rinuncia ai motivi in funzione dell'accordo impedisce la relativa censura in Cassazione.
Massime di principio
- Se l'imputato accetta un concordato in appello e rinuncia espressamente ai motivi di impugnazione, non potrà poi sollevare in Cassazione le questioni oggetto di rinuncia, neppure se si tratta di vizi rilevabili d'ufficio (es. cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.).
- Il sindacato della Cassazione sulle sentenze concordate in appello è limitato ai profili indicati dalla legge: formazione della volontà di concordare, consenso del pubblico ministero e difformità tra l'accordo e la pronuncia del giudice; tutto il resto è inammissibile salvo che emergano profili di illegittimità della pena (es. sforamento dei limiti edittali).
- Il giudice d'appello che accoglie la richiesta di concordato non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art. 129 c.p.p. se l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.
- Chi valuta di aderire a un concordato in appello dovrebbe essere consapevole che la rinuncia ai motivi ha effetto preclusivo anche in sede di legittimità; valutare attentamente con il difensore quali questioni mantenere aperte.
- Eventuali censure sulla determinazione della pena concordata possono essere ammesse in Cassazione solo se la pena risultante è illegale (ad esempio fuori dai limiti edittali) o se sussiste un vizio nel procedimento di formazione dell'accordo.
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