Cassazione Penale, Sentenza n. 06828/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata (qualificato come furto aggravato di autovettura e successiva rapina impropria). Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di reati, contestando la mancanza di concretezza e attualità della valutazione del rischio. Il ricorrente ha sottolineato che i coindagati avevano ottenuto gli arresti domiciliari e che egli stesso si trovava già agli arresti domiciliari per altra causa al momento dell'adozione del provvedimento genetico, avendo ottemperato senza violazioni; ha altresì contestato l'attribuzione di un ruolo preminente nella vicenda rispetto ai correi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione del Tribunale che aveva attribuito al ricorrente un ruolo preminente nel furto dell'autovettura e nella successiva rapina, nonché aveva considerato le gravi modalità del fatto, la personalità del ricorrente (compresa la sussistenza di un grave precedente penale specifico) e l'esistenza di altro carico pendente che aveva portato all'applicazione di una precedente misura cautelare domiciliare subito prima del provvedimento in contestazione. La Corte ha valorizzato tali circostanze come indice di pericolosità concreta e attuale, non neutralizzabile mediante misure meno afflittive, e ha ritenuto non determinante, per la sua brevità, la regolare esecuzione della precedente misura domiciliare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile); il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La sentenza dispone l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
La norma è richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte dispone l'inoltro alla cancelleria per l'esecuzione formale dell'obbligo
Massime di principio
- Le valutazioni di merito del giudice di merito (es. riguardo al ruolo del singolo indagato nella commissione del reato) sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche; semplici divergenze di apprezzamento non bastano a fondare il ricorso.
- Per la configurazione del pericolo di reiterazione rilevano elementi concreti e attuali: gravità delle modalità del reato, ruolo personale nell'evento, precedenti penali specifici e carichi pendenti collegati a comportamenti delittuosi.
- L'aver eseguito correttamente una misura cautelare precedente (es. arresti domiciliari) può essere considerato dal giudice, ma la sua incidenza è valutata in relazione alla durata e alla rilevanza temporale della corretta esecuzione; adempimenti brevi possono non essere idonei a escludere la pericolosità.
- La concessione di misure meno afflittive a coindagati non impone automaticamente la medesima misura per tutti: la differenziazione è legittima se fondata su elementi concreti che colgano differenze di ruolo, personalità o posizione processuale.
- Chi impugna deve allegare e dimostrare l'inesistenza di elementi che giustifichino la misura; argomentazioni generiche sullo 'stesso comportamento' rispetto ai correi difficilmente sorreggono il ricorso.
- Se un ricorso è ritenuto manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e all'erogazione di una somma alla Cassa delle Ammende; procedimenti amministrativi conseguenti sono demandati alla cancelleria ai sensi delle norme richiamate.
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