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Sentenza

Sentenza n. 442/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto con cui il Questore di Ancona ha respinto la domanda di proroga del 20.03.2023 del permesso di soggiorno per motivi di lavoro – casi particolari ex art. 27 dlgs 286/1998 in assenza di proroga del nulla osta scaduto, ed ha dichiarato inammissibile l’istanza di nuovo rilascio del permesso di soggiorno dell’8.04.2024 dopo essere uscito e rientrato nel territorio nazionale prima del rilascio in data 17.05.2024 del nuovo nulla osta;

Giustizia amministrativa202500846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Ancona di rigetto della domanda di proroga del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in casi particolari ex art. 27 d.lgs. 286/1998 e di declaratoria di inammissibilità della successiva istanza di nuovo rilascio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino albanese entrato in Italia nel dicembre 2020 con visto per lavoro in casi particolari ex art. 27 d.lgs. 286/1998, aveva ottenuto un permesso di soggiorno collegato al nulla osta al distacco presso la medesima società italiana, nulla osta inizialmente rilasciato per dodici mesi e poi prorogato per ulteriori dodici mesi. Dopo la stabilizzazione del rapporto, il ricorrente aveva stipulato con la società distaccataria un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e aveva chiesto il rinnovo del permesso, con conversione in titolo per lavoro subordinato. La Questura ha respinto la domanda ritenendo necessario il previo rilascio di un’ulteriore proroga del nulla osta da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione, che non era stata allegata, e ha inoltre dichiarato inammissibile una successiva istanza di nuovo rilascio poiché il ricorrente era entrato in Italia prima del rilascio del nuovo nulla osta. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, poiché il rigetto si fondava sulla mera assenza di risposta del SUI e non su un espresso diniego o revoca del nulla osta; qualificazione dell’omesso riscontro come irregolarità amministrativa sanabile; irrilevanza, nel caso di ingresso per lavoro altamente specializzato ex art. 27, delle verifiche proprie del sistema delle quote e della necessità di un nuovo visto; applicabilità dell’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998; mancata considerazione del fatto che il periodo massimo complessivo di distacco di cinque anni non era ancora decorso; omessa valutazione dei nuovi elementi favorevoli, quali la continuità lavorativa, il contratto a tempo indeterminato, il reddito e la regolare residenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato. Il Collegio ha affermato che il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 27 d.lgs. 286/1998 richiede, in linea generale, il previo nulla osta al distacco dello Sportello Unico dell’Immigrazione, vincolante per l’emissione del titolo. Tuttavia, nel caso concreto, il diniego non era legittimo. Il ricorrente aveva continuato a lavorare presso la stessa società per la quale era stato rilasciato l’originario nulla osta, risultava titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e la prestazione continuava a corrispondere alla ratio dell’art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999, volta a consentire l’impiego di personale altamente specializzato secondo le effettive esigenze dell’impresa. Poiché non era ancora decorso il quinquennio massimo, comprensivo delle proroghe, il nulla osta avrebbe potuto essere rilasciato, non risultando ulteriori ragioni ostative. Inoltre, essendo l’assenza del nulla osta l’unica ragione del diniego, l’amministrazione avrebbe potuto acquisirlo d’ufficio, in applicazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione. L’annullamento comporta il definitivo consolidamento del titolo eventualmente rilasciato in esecuzione della precedente ordinanza cautelare oppure, in mancanza, il rilascio di un permesso di soggiorno ora per allora. Spese compensate per la novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. 286/1998

    al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato

    La disposizione disciplina ingressi per lavoro in casi particolari, al di fuori delle quote ordinarie, rinviando al regolamento attuativo le modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi.

  • art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999

    il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria

    Il nulla osta al distacco per lavoratori altamente specializzati è collegato alle effettive esigenze dell'azienda e può avere durata complessiva, comprese le proroghe, fino a cinque anni. Quando il quinquennio non è decorso e non sussistono ulteriori ostacoli, l’assenza della formale proroga non giustifica automaticamente il diniego del rinnovo del permesso.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il ricorrente ha invocato la disposizione sostenendo che l’assenza di risposta del SUI non costituisse un espresso diniego o revoca e che si trattasse, al più, di un’irregolarità amministrativa sanabile. La sentenza accoglie il ricorso valorizzando la possibilità di acquisizione d’ufficio del nulla osta, senza sviluppare una distinta applicazione di ogni profilo dedotto.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998

    decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del SUI, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo

    La disposizione è richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l’inerzia dello Sportello Unico non dovrebbe impedire il rilascio del titolo; la decisione fonda tuttavia l’accoglimento soprattutto sulla possibilità di acquisizione d’ufficio del nulla osta e sulla continuità del rapporto lavorativo.

Massime di principio

  • Per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari ex art. 27 d.lgs. 286/1998 è normalmente necessario il previo nulla osta al distacco dello Sportello Unico dell’Immigrazione, che costituisce presupposto vincolante per l’emissione del titolo.
  • Quando il lavoratore altamente specializzato continua a prestare attività presso la stessa impresa distaccataria, con la quale ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non è ancora decorso il limite complessivo di cinque anni previsto per il distacco, la mancanza della formale proroga del nulla osta non giustifica, da sola, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in assenza di ulteriori ragioni ostative.
  • Se il diniego del permesso di soggiorno dipende esclusivamente dalla mancata acquisizione di un nulla osta che l’amministrazione avrebbe potuto ottenere e verificare nell’ambito della propria attività, il nulla osta può essere acquisito d’ufficio in applicazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione amministrativa.
  • Nel valutare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno collegata a un distacco lavorativo, l’amministrazione deve considerare la continuità effettiva della prestazione, la permanenza del rapporto con l’impresa distaccataria, la durata massima complessiva del distacco e l’eventuale assenza di ulteriori ragioni ostative.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicità

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