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Sentenza

Sentenza n. 4553/2026 - Napoli, Sezione 4

avverso e per l’annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 29.7.2025, con la quale il responsabile dell’Ufficio Antiabusivismo del Comune di Napoli, nonostante i riscontri della Polizia municipale del 17.12.2024, seguiti al disposto sopralluogo del 25.11.2024, e la portata dei rilievi sollevati dalla ricorrente, riteneva di non rettificare l’ordinanza di ripristino n.-OMISSIS- del 8.5.2025, assunta a carico dei controinteressati; 2) dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 8.5.2025, conosciuta il 24.7.2025, con la quale veniva selettivamente intimato il ripristino soltanto di una parte minoritaria degli illeciti edilizi perpetrati nell’attuale piano terra (ex scantinato), di proprietà dei coniugi -OMISSIS-; immobile che, attraverso una serie di interventi abusivi, veniva ampliato (mediante sconfinamento) e trasformato in locale residenziale (attentando, sotto il profilo statico, il sovrastante fabbricato di proprietà della ricorrente); 3) di ogni ulteriore atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo, ivi compresa - ove e per quanto occorrer possa - la nota del Servizio Difesa Giuridica Amministrativa PG/-OMISSIS-del 8.7.2025 e le informative di servizio n.-OMISSIS- del 8.2.2008 e n.-OMISSIS- (di cui si ignora il contenuto) nonché il verbale di sopralluogo del 25.11.2024, la nota PG/2024/-OMISSIS-del 17.12.2024, le risultanze istruttorie del -OMISSIS-.4.2025 (di cui si ignora il contenuto) e la nota prot. n.PG/-OMISSIS-del 23.7.2025 (di cui si ignora il contenuto), richiamate dall’Amministrazione nei propri atti, di cui si chiede il deposito n giudizio; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\01\2026: avverso e per l’annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità [atti impugnati con il ricorso principale] 1) della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 29.7.2025, con la quale il responsabile dell’Ufficio Antiabusivismo del comune di Napoli, nonostante i riscontri della Polizia municipale del 17.12.2024, seguiti al disposto sopralluogo del 25.11.2024, e la portata dei rilievi sollevati dalla ricorrente, riteneva di non rettificare l’ordinanza di ripristino n.-OMISSIS- del 8.5.2025, assunta a carico dei controinteressati; 2) dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 8.5.2025, conosciuta il 24.7.2025, con la quale veniva selettivamente intimato il ripristino soltanto di una parte minoritaria degli illeciti edilizi perpetrati nell’attuale piano terra (ex scantinato), di proprietà dei coniugi -OMISSIS-; immobile che, attraverso una serie di interventi abusivi, veniva ampliato (mediante sconfinamento) e trasformato in locale residenziale (attentando, sotto il profilo statico, il sovrastante fabbricato di proprietà della ricorrente); 3) di ogni ulteriore atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo, ivi compresa - ove e per quanto occorrer possa - la nota del Servizio Difesa Giuridica Amministrativa PG/-OMISSIS-del 8.7.2025 e le informative di servizio n.-OMISSIS- del 8.2.2008 e n.-OMISSIS- (di cui si ignora il contenuto) nonché il verbale di sopralluogo del 25.11.2024, la nota PG/2024/-OMISSIS-del 17.12.2024, le risultanze istruttorie del -OMISSIS-.4.2025 (di cui si ignora il contenuto) e la nota prot. n.PG/-OMISSIS-del 23.7.2025 (di cui si ignora il contenuto), richiamate dall’Amm.ne nei propri atti, di cui si chiede il deposito degli atti in giudizio. nonché avverso e per l’annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità dei seguenti atti impugnati con i presenti motivi aggiunti al ricorso: 4) nota PG/-OMISSIS-del 24.11.2025, con la quale il dirigente comunale riscontrava negativamente l’istanza della ricorrente, acquisita al prot. comunale PG/2025/-OMISSIS-del 8.9.2025, tendente alla verifica della Cila n. -OMISSIS-/2025, riconducibile alla pratica presentata dai controinteressati in data 18.8.2025 (prot. PG/-OMISSIS-/2025) per la sanatoria delle opere riportate nell’ordinanza di ripristino n.-OMISSIS- del 8.5.2025; 5) di ogni ulteriore atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo; nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di disporre le dovute verifiche in ordine alla (mancata) ottemperanza all’ordinanza di ripristino n.-OMISSIS- del 8.5.2025 ed alla CILA a sanatoria n. -OMISSIS-/2025, riconducibile alla pratica presentata dai controinteressati in data 18.8.2025 (prot. PG/-OMISSIS-/2025).

Giustizia amministrativa202504441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ripristino edilizio limitata ad alcune opere ritenute minori, nota comunale di conferma, e successiva nota negativa sull’istanza di verifica della CILA in sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di appartamenti e pertinenze sovrastanti e aderenti all’immobile dei controinteressati, ha denunciato trasformazioni edilizie abusive del piano terra, originariamente scantinato, consistenti in cambio di destinazione d’uso a residenza, ampliamento e incremento di volumetria mediante sconfinamento, modifiche strutturali e prospettiche, nonché violazioni della disciplina urbanistica, paesaggistica, antisismica e igienico-sanitaria. Il Comune, dopo un sopralluogo della Polizia municipale, ha adottato un’ordinanza di ripristino limitata all’abbassamento del piano di calpestio, allo spostamento dei divisori interni e a opere di finitura e impiantistica, omettendo di considerare l’ampliamento e l’incremento volumetrico. La richiesta di rettifica è stata respinta. La ricorrente ha quindi dedotto, tra l’altro, violazione del d.P.R. n. 380/2001 e della disciplina urbanistica, paesaggistica e antisismica, difetto assoluto di istruttoria, sviamento e mancata considerazione unitaria delle opere. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota comunale che aveva escluso l’esistenza di elementi sufficienti per verificare l’inefficacia della CILA in sanatoria presentata dai controinteressati e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di verificare l’ottemperanza all’ordinanza di ripristino e la legittimità della CILA. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, dell’art. 31 e dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’istanza di sanatoria era stata presentata oltre il termine di novanta giorni dall’ordinanza di ripristino.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione del Comune relativa al difetto di interesse e legittimazione, ritenendo che la stretta vicinitas fisica tra gli immobili e il potenziale pregiudizio alla proprietà e alla sicurezza della ricorrente fondassero sia la legittimazione sia l’interesse a impugnare gli atti comunali, anche dopo la precedente sollecitazione procedimentale. Nel merito, ha accolto il primo motivo del ricorso principale: l’Amministrazione ha valutato le opere in modo atomistico, limitandosi agli interventi minori e omettendo l’ampliamento, l’incremento volumetrico e il cambio di destinazione d’uso. Tali opere dovevano essere considerate unitariamente in relazione al risultato complessivo prodotto e richiedevano i necessari titoli edilizi, paesaggistici e sismici. L’ordinanza di ripristino è stata pertanto annullata per avere sanzionato gli interventi in modo parziale e non conforme alla loro effettiva consistenza. Le ulteriori censure del ricorso principale sono state assorbite. Sono stati accolti anche i primi due motivi aggiunti: la nota comunale sulla CILA in sanatoria era priva di adeguata istruttoria e motivazione, poiché non spiegava le ragioni del mancato sopralluogo e della mancata verifica degli abusi, dell’ottemperanza all’ordinanza e della legittimità della CILA. Inoltre, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 per adempiere all’ingiunzione di demolizione e ripristino era già decorso quando è stata presentata l’istanza di sanatoria; ai sensi dell’art. 36, la domanda di accertamento di conformità non poteva quindi essere proposta oltre tale termine. Il Comune aveva inoltre omesso di verificare la doppia conformità dell’intervento. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati integralmente accolti, con annullamento degli atti impugnati. Il Comune è stato condannato alle spese, mentre le spese nei confronti dei controinteressati sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    La facoltà di sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi edilizi in sede procedimentale non esclude la successiva impugnazione giurisdizionale dei riscontri amministrativi non satisfattivi da parte del privato direttamente leso e dotato di vicinitas.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    termine di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire per provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi

    Il termine di novanta giorni è perentorio; decorso tale termine, non può più essere presentata la particolare sanatoria prevista dall’art. 36 per gli interventi soggetti all’art. 31, comma 3.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    fino alla scadenza dei termini di cui all’art. 31, comma 3

    L’accertamento di conformità può essere richiesto entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, e presuppone la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego o mancato esercizio dei poteri di verifica sulla CILA deve esplicitare l’istruttoria svolta, le valutazioni compiute e le ragioni per cui non occorrono sopralluoghi o ulteriori accertamenti.

  • art. 5 D.M. Sanità 5 luglio 1975

    superficie finestrata inferiore a 1/8 della superficie pavimentata

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale parametro dei requisiti igienico-sanitari, ma non costituisce la ratio decisiva dell’annullamento.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 380/2001

    ristrutturazione edilizia

    La qualificazione dell’intervento deve tenere conto della sua consistenza complessiva e non può essere alterata dalla scomposizione delle singole opere.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione urbanistico-edilizia e dell’individuazione del titolo abilitativo necessario, le opere realizzate su un immobile devono essere valutate unitariamente in relazione al risultato complessivo prodotto; non è ammissibile una considerazione atomistica che ne occulti l’ampliamento, l’incremento volumetrico, il mutamento di destinazione d’uso o la trasformazione dell’organismo edilizio.
  • Il proprietario di un immobile posto in stretta vicinanza fisica, anche in posizione sovrastante o aderente, è legittimato e ha interesse a impugnare gli atti con cui l’amministrazione abbia omesso o limitato l’accertamento e la repressione di abusi edilizi potenzialmente lesivi della sua proprietà o della sicurezza del fabbricato.
  • L’ordinanza di ripristino è illegittima quando sanziona soltanto singole opere minori e non considera la reale consistenza unitaria dell’intervento abusivo, ove questo abbia comportato ampliamento, aumento di volumetria e mutamento di destinazione d’uso.
  • Il diniego o mancato esercizio dei poteri comunali di verifica sulla legittimità di una CILA in sanatoria deve essere preceduto da un’istruttoria effettiva e deve indicare le ragioni concrete della decisione; formule generiche o stereotipate non soddisfano l’obbligo di motivazione.
  • La domanda di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere presentata dopo il decorso del termine perentorio di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione e ripristino previsto dall’art. 31, comma 3, per gli interventi rientranti nel suo ambito applicativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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