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Sentenza

Sentenza n. 856/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del decreto a firma del Vice Prefetto Vicario, Dirigente Area I della Prefettura di -OMISSIS-, F. -OMISSIS-, con il quale si dispone che “In relazione all''''istanza di autotutela…..si conferma il provvedimento vigente. La richiesta è pertanto respinta”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2024: del decreto a firma del Vice Prefetto Vicario, Dirigente Area I della Prefettura di -OMISSIS-, F. -OMISSIS-con il quale si dispone “…Si conferma quanto comunicato con nota n. -OMISSIS- ad ogni buon fine allegata”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202300552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che confermava il divieto di detenzione delle armi, nonché il successivo decreto confermativo impugnato con motivi aggiunti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Vice Prefetto Vicario, adottato in esito a un'istanza di autotutela, con cui la Prefettura aveva confermato il provvedimento vigente e respinto la richiesta, nonché il successivo atto con cui era stata confermata una precedente comunicazione. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. Nelle more del giudizio, la Prefettura ha adottato un decreto del 15 gennaio 2026 con cui ha revocato il provvedimento dispositivo del divieto di detenzione delle armi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la revoca del provvedimento impugnato avesse pienamente soddisfatto la pretesa del ricorrente. È venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. Le spese sono state integralmente compensate, anche considerando l'accoglimento della domanda cautelare del ricorso principale ai fini del riesame e il rigetto della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il venir meno della posizione di contrasto e dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio esclude l'obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa della parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta mediante un intervento successivo dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell'atto impugnato, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rendendo superflua la decisione sul merito.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla prosecuzione del giudizio; non ricorre una mera sopravvenuta carenza di interesse quando l'intervento amministrativo successivo realizza pienamente la pretesa azionata.
  • La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale tenendo conto dell'andamento complessivo della controversia e dell'esito delle precedenti domande cautelari.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTutela cautelare

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