Ordinanza n. 39/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Prefettura - U.T.G. PU prot. n. 0053704 dell'11.9.2025, di comunicazione della revoca della pregressa assegnazione dell'immobile sito in Fano, Via Soncino n. 13; - della deliberazione della Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi presso la Prefettura di Pesaro e Urbino adottata nella seduta del 10.9.2025, Verbale 1, prot. interno n. 0053336 in pari data; - della precedente presupposta deliberazione della medesima Commissione adottata nella seduta del 16 aprile 2025 (Verbale n. 2) di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'assegnazione; - del decreto del Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino n. 0019295 del 4 aprile 2025 che ha stabilito la composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'assegnazione dell'alloggio pubblico sito in Fano, Via Soncino n. 13, con gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario alloggio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la comunicazione della Prefettura relativa alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio, la deliberazione della Commissione provinciale del 10 settembre 2025, la precedente deliberazione del 16 aprile 2025 di avvio del procedimento di revoca e il decreto prefettizio di composizione della Commissione. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo l'illegittimità della revoca e rappresentando il grave pregiudizio derivante dal rilascio dell'alloggio nel quale vive. Il giudice ha esaminato, in particolare, la possibilità di invocare il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Marche n. 483/2014: tale giudicato è stato ritenuto non opponibile, poiché il ricorrente non era parte di quel giudizio e la controversia non riguardava il suo appartamento; la pronuncia può tuttavia rilevare come precedente, da rivalutare alla luce del mutato quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali successivi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, allo stato del sommario esame cautelare, un pregiudizio grave e irreparabile connesso al rilascio dell'alloggio in cui il ricorrente vive. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecuzione del provvedimento di revoca. La questione relativa alla fondatezza nel merito degli atti impugnati è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Il giudicato della precedente sentenza del TAR Marche non è stato ritenuto vincolante nei confronti dell'odierno ricorrente, ma soltanto utilizzabile quale precedente suscettibile di rivalutazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base della tutela cautelare; il Tribunale ha accolto la domanda e sospeso l'esecuzione dell'atto impugnato in ragione del pregiudizio grave e irreparabile allegato dal ricorrente.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un precedente giudizio non può essere invocato contro o a favore di un soggetto che non sia stato parte di quel giudizio, né può estendersi a un bene o a una posizione soggettiva diversi da quelli oggetto della precedente controversia.
- Una precedente pronuncia giudiziaria non vincolante può essere considerata come precedente interpretativo, ma deve essere rivalutata quando siano mutati il quadro normativo o gli orientamenti giurisprudenziali successivi.
- Nella fase cautelare, il grave e irreparabile pregiudizio connesso al rilascio dell'alloggio nel quale il ricorrente vive può giustificare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di revoca, anche quando la fondatezza delle censure debba essere esaminata nel merito.
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