Cassazione Penale, Sentenza n. 15433/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il GIP aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per apparente coincidenza con fatti già oggetto della precedente condanna nel processo 'Vulpes' (bis in idem), contestando l'utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Giuseppe Zaffonte, ma anche Pellicori, Impieri, Bruzzese) ritenute riferibili ad epoca anteriore o non corroborate; ha altresì contestato la mancata prova della progressione partecipativa (da semplice affiliato a promotore/organizzatore) e l'applicabilità delle aggravanti, ivi compresa quella armata, alla luce della lunga detenzione subita dal ricorrente.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valorizzato, oltre alle intercettazioni, le dichiarazioni dei collaboratori (Zaffonte, Pellicori, Impieri, Bruzzese) le quali, opportunamente esaminate nella loro attendibilità intrinseca e nei riscontri, descrivono una prosecuzione dell'attività criminale e una progressione del ruolo del Superbo nel periodo successivo alla precedente condanna (dal 2014 in poi, compresi fatti collegati alla detenzione e ad esecuzioni in affidamento). La censura sulla presunta incongruenza delle date (scarcerazione di Zaffonte e incontro nel negozio del ricorrente) è ritenuta infondata in quanto la ricostruzione testimoniale è compatibile con il periodo di fine pena e affidamento. Sono state ritenute provate, anche indiziariamente, funzioni organizzative e direttive del ricorrente (coordinamento pattuglie per rapine, incasso per la bacinella comune, gestione delle punizioni, coordinamento dello spaccio) e la sua consapevolezza della disponibilità di armi nell'ambito associativo. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata applicata per configurare l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e degli elementi investigativi, sussistano gravi indizi di partecipazione continuativa e di ruolo direttivo/organizzativo del ricorrente, nonché la rilevanza delle aggravanti (tra cui la disponibilità/consapevolezza circa armi) quando emergono elementi che indicano uso o disponibilità di armi nell'ambito delle attività associative.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al procedimento di riesame avverso misure cautelari: il ricorso ex articolo 649 è stato valutato e dichiarato inammissibile perché carente di motivi specifici e fondati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per la sintesi dei motivi del ricorso nel rispetto dei limiti di brevità e pertinenza richiesti; la Corte ha ritenuto i motivi riassunti e valutati nei limiti consentiti.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, sent. n. 3508 del 24/10/2019, Ammendola, Rv. 278221)
Principio interpretativo: la precedente condanna per lo stesso reato può concorrere, in sede cautelare, con ulteriori elementi probatori a fondare i gravi indizi di prosecuzione dell'attività criminale e il ruolo assunto successivamente; la Corte ha seguito questo orientamento per ritenere la continuità e la progressione criminosa.
Massime di principio
- La pregressa condanna per associazione di tipo mafioso non impedisce che fatti successivi o la prosecuzione dell'attività possano costituire autonoma base indiziaria per nuove misure cautelari: la continuità e la progressione di ruolo possono essere desunte congiuntamente dalla sentenza passata in giudicato e da nuove dichiarazioni o elementi investigativi.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro complesso: attendibilità intrinseca, riscontri esterni e coerenza con altri elementi (intercettazioni, comportamenti materiali) possono renderle idonee a fondare gravi indizi, anche quando trattano fatti collegati a periodi prossimi o sovrapposti a precedenti procedimenti.
- In contestazioni temporali o apparenti contraddizioni sulle date (es. scarcerazioni, incontri) il giudice può ritenere attendibili spiegazioni che collegano affidamenti o fine pena a contatti successivi; le forme alternative di esecuzione della pena (es. affidamento in prova) possono incidere sulla valutazione della libertà effettiva della persona.
- Per contrastare efficacemente decisioni cautelari basate su dichiarazioni di collaboratori è necessario proporre censure specifiche e circostanziate (non generiche), fornendo elementi che dimostrino l'inattendibilità o la mancanza di riscontri essenziali; motivi vaghi o ricorsi meramente assertivi sono dichiarati inammissibili.
- La qualificazione del ruolo direttivo o promotore richiede che emergano elementi indiziari sul concreto esercizio di poteri organizzativi (coordinamento, gestione proventi, decisioni operative): non basta la mera appartenenza o riferimenti generici al passato associativo.
- L'aggravante relativa alla disponibilità di armi può essere ricavata anche indiziariamente quando risulti la partecipazione a condotte (rapine, intimidazioni) o riunioni in cui è documentato l'uso o la disponibilità di armi, ovvero quando il soggetto è inserito nelle dinamiche associative che rendono probabile tale conoscenza o controllo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15237/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15240/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15243/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15244/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15246/2023 del 12/04/2023
- Sentenza penale · 12 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15252/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →