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Sentenza

Sentenza n. 3444/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6460/2025.

Giustizia amministrativa202601383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6460/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6460/2025, notificata al Ministero il 23 settembre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 3 marzo 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo, relativamente al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nonostante la definitività del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il PAT. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 71, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
  • In presenza di una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il puntuale e integrale adempimento entro un termine congruo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus ausiliario obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo i parametri del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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