Cassazione Civile, Ordinanza n. 27372/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un detenuto, che aveva prestato attività lavorativa in più istituti penitenziari in diversi periodi, aveva agito per ottenere l’adeguamento retributivo della mercede corrispostagli, ritenuta inferiore al dovuto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, respingendo l’eccezione di prescrizione dell’Amministrazione; la Corte d’appello aveva invece ritenuto parzialmente prescritto il credito e, in via incidentale, aveva respinto la censura del lavoratore sulla pretesa invalidità della costituzione del Ministero in primo grado a mezzo di funzionari privi di ius postulandi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 182, 417-bis e 345 c.p.c., sostenendo che la costituzione del Ministero tramite funzionari fosse nulla per difetto di ius postulandi e che, perciò, fosse inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata in appello; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per omessa allegazione/prova di plurimi contratti di lavoro a termine; 3) violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 per mancata prova della stipula in forma scritta dei contratti a termine; 4) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. sulla decorrenza della prescrizione e sull’unitarietà/continuità del rapporto di lavoro. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito gli altri, affermando che al lavoro carcerario non si applica l’art. 417-bis c.p.c., trattandosi di rapporto di lavoro privato e non di rapporto dei dipendenti pubblici di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c.; di conseguenza, la costituzione del Ministero a mezzo di propri funzionari era inidonea a produrre effetti e non era sanabile ex art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Poiché l’eccezione di prescrizione era stata sollevata solo da tale costituzione invalida, tutti i rilievi dell’appello principale sull’estinzione parziale del credito dovevano essere disattesi. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto integralmente la domanda originaria del lavoratore, condannando il Ministero al pagamento della somma già riconosciuta in primo grado, con accessori e spese di tutti i gradi di giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito confermando integralmente la condanna del Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 30.374,84 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese di primo grado, appello e legittimità. La ratio della decisione è che il lavoro carcerario non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 417-bis c.p.c.; pertanto, la costituzione dell’amministrazione tramite funzionari era invalida e non poteva legittimare l’eccezione di prescrizione su cui si fondava la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 182 c.p.c.
La regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. presuppone un vizio emendabile della procura o della rappresentanza; non consente di sanare la radicale inesistenza della difesa tecnica né una costituzione processuale effettuata fuori dai casi consentiti. Nel testo applicabile ratione temporis non era sanabile l’inesistenza o mancanza in atti della procura.
art. 417-bis c.p.c.
Norma eccezionale che consente alle pubbliche amministrazioni, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., di stare in giudizio con propri dipendenti nel solo primo grado; non è estensibile analogicamente al lavoro carcerario.
art. 413 c.p.c.
Il lavoro carcerario è ricondotto alla disciplina del comma 2 e non a quella del comma 5, perché integra un rapporto di lavoro privato svolto in ambito penitenziario; il comma 5 riguarda i rapporti di lavoro pubblico.
art. 2697 c.c.
Dedotto dal ricorrente come violato per omessa prova dell’esistenza di plurimi contratti di lavoro a termine.
art. 1 d.lgs. n. 368/2001
Dedotto dal ricorrente come violato per mancata prova della stipula scritta dei contratti a termine.
art. 2935 c.c.
Dedotto dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, sostenendo che il dies a quo fosse errato.
art. 2948 c.c.
Dedotto dal ricorrente in tema di prescrizione dei crediti periodici connessi al rapporto di lavoro.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all’inammissibilità in appello delle eccezioni del Ministero, per il preteso difetto di rituale costituzione in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei quattro motivi di ricorso per cassazione, tutti formulati come violazioni di legge.
art. 384 c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza e non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina speciale che consente alle pubbliche amministrazioni di stare in giudizio tramite propri dipendenti nel primo grado di controversie di lavoro è di stretta interpretazione e non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Il lavoro carcerario, pur svolgendosi all’interno dell’istituzione penitenziaria, è qualificato come rapporto di lavoro privato e non come rapporto di pubblico impiego; pertanto non beneficia delle regole processuali proprie delle controversie dei dipendenti pubblici.
- La sanatoria ex art. 182 c.p.c. opera per vizi emendabili della procura o della rappresentanza, non per la radicale inesistenza della difesa tecnica o per una costituzione processuale effettuata in assenza del potere di stare in giudizio.
- Se l’eccezione di prescrizione è sollevata da una parte che si è costituita invalidamente e tale costituzione non è sanabile, l’eccezione non può produrre effetti processuali utili nel grado successivo.
- Quando la cassazione accoglie un motivo di ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27289/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27292/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27294/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27299/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27303/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →