Ordinanza n. 214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quarta, n. 17131 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 17131 del 2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 17131 del 2025 e hanno chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Il testo dell’ordinanza non indica i motivi di merito dedotti contro la sentenza o gli atti della procedura concorsuale. A sostegno della domanda cautelare è stato prospettato un pregiudizio collegato alla condizione di disoccupazione dei singoli appellanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ritenendo mancanti i concorrenti requisiti previsti dagli artt. 55 e 98 c.p.a. Il pregiudizio derivante dalla condizione di disoccupazione è stato giudicato genericamente prospettato e, pertanto, non idoneo a dimostrare il periculum in mora necessario per la sospensione della sentenza appellata. Il Collegio ha precisato che le questioni di merito saranno esaminate nella successiva udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la presenza dei relativi presupposti, compresa una concreta dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 98 c.p.a.
In appello cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è subordinata alla sussistenza dei concorrenti requisiti cautelari.
Massime di principio
- La domanda cautelare in appello può essere accolta soltanto quando siano dimostrati congiuntamente i concorrenti presupposti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo, inclusa la concretezza e specificità del pregiudizio grave e irreparabile.
- La mera allegazione della condizione di disoccupazione degli appellanti, senza ulteriori elementi concreti sulla gravità e irreparabilità del danno, non è sufficiente a integrare il periculum in mora necessario per sospendere l’efficacia della sentenza appellata.
- Il rigetto della domanda cautelare non anticipa la decisione sulle questioni di merito, che possono essere riservate alla successiva udienza pubblica.
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