Cassazione Civile, Ordinanza n. 00306/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato quattro cartelle esattoriali emesse per il recupero delle somme iscritte a ruolo a seguito del disconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia indicate nelle dichiarazioni IRPEF per gli anni 2008, 2010, 2011 e 2012. Il ricorso era stato accolto solo in parte in primo grado; il successivo appello del contribuente era stato dichiarato inammissibile dalla CTR del Lazio perché l’appellante non aveva depositato l’attestazione di conformità della copia dell’atto di appello notificata all’agente della riscossione, rimasto contumace. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: con il primo ha censurato l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992; con il secondo ha contestato il mancato esame dei motivi di gravame da parte della CTR, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte, prima di esaminare i motivi, ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale. Ha osservato che la procura prodotta era stata rilasciata per il giudizio di appello, con data anteriore alla sentenza impugnata, quindi non validamente conferibile per proporre ricorso per cassazione alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2075/2024: la procura per cassazione deve essere speciale, congiunta materialmente al ricorso, e non può essere anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione del ricorso. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte non ha liquidato spese in favore dell’Agenzia delle Entrate perché non ha svolto attività difensiva, mentre l’ADER è rimasta intimata; ha inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non impedisce l’esame dell’impugnazione e resta priva di effetto ai fini del giudizio se non incide validamente sul rapporto processuale.
art. 365 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato munito di procura speciale, a pena di inammissibilità.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura per il ricorso per cassazione deve avere carattere speciale; è sufficiente la congiunzione materiale al ricorso, ma non può essere anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione del ricorso.
art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992
È la norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura contro la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la procura deve essere speciale e deve riferirsi specificamente al giudizio di legittimità; se la procura è stata rilasciata per un diverso grado di giudizio e antecedentemente alla sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile.
- La specialità della procura per cassazione non richiede la contestualità materiale con la redazione dell’atto, ma richiede che la procura sia congiunta al ricorso e che il suo conferimento avvenga dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e prima della notificazione del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali assorbenti, la Corte non esamina i motivi di merito o di rito dedotti contro la decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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