Cassazione Penale, Sentenza n. 49952/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo, tra l'altro, la nullità della citazione per il giudizio di appello per inosservanza delle norme processuali: il decreto di citazione era stato notificato presso il difensore domiciliatario nonostante l'imputato fosse detenuto per altro titolo e nonostante il difensore avesse tempestivamente informato la Corte dello stato detentivo; inoltre deduceva profili di mancata prova del delitto presupposto per la ricettazione e carenza di querela per i furti, ma tali argomenti sono stati ritenuti assorbiti dalla questione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla nullità della citazione: poiché l'imputato era detenuto per altra causa, la Corte di appello avrebbe dovuto notificare il decreto direttamente nel luogo di detenzione e, una volta informata dal difensore, verificare e disporre la traduzione o la differita dell'udienza ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p. La ripetuta notifica presso il domiciliatario ha determinato una nuova nullità non sanata; per questo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, con l'istruzione di provvedere alla citazione effettiva e di avvertire l'imputato della facoltà di chiedere la partecipazione in presenza.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p. (lett. c)
Richiamato in tema di nullità delle notificazioni; la Corte osserva che la notifica impropria determina nullità prevista dalla disciplina processuale
art. 599 c.p.p.
Norma richiamata tra le disposizioni processuali collegate al rito e alle nullità; utilizzata per valutare gli effetti delle notificazioni viziate
art. 23 d.l. 149/2020
Norma emergenziale richiamata nel quadro delle regole sul procedimento camerale d'appello in periodi con misure speciali; contribuisce alla valutazione del regime delle notificazioni e della partecipazione
art. 184 c.p.p.
Richiamata nella giurisprudenza citata: la nullità delle notificazioni a regime intermedio può essere soggetta a sanatoria se ricorrono le condizioni previste dall'art. 184; tuttavia la Corte ha evidenziato che la ripetuta notifica al domiciliatario, conoscendo lo stato di detenzione, non produce sanatoria
art. 420 ter c.p.p., comma 1
Imposta l'onere del giudice di verificare l'impedimento dell'imputato e, se informato della detenzione, di differire l'udienza o adottare le misure necessarie per consentire la partecipazione; la Corte ne ha tratto il principio che l'imputato detenuto ha diritto alla presenza in udienza camerale salvo rinuncia tempestiva e valida
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce di norma legittimo impedimento a comparire e impone al giudice di verificare e provvedere alla notifica nel luogo di detenzione o a differire l'udienza.
- La notifica del decreto di citazione per l'appello al domiciliatario quando l'imputato è effettivamente detenuto altrove integra una nullità che può determinare l'annullamento del giudizio camerale se non sanata; il giudice che è stato informato dello stato di detenzione ha l'obbligo di rieffettuare la notifica nel luogo di detenzione.
- Il difensore deve tempestivamente comunicare al giudice la volontà di partecipare in presenza e fornire elementi utili alla traduzione dell'imputato; la mancata tempestività può comportare la perdita della possibilità di partecipare, salvo che la notifica sia viziata.
- Quando la nullità processuale incide sulla partecipazione dell'imputato al contraddittorio essenziale, il giudice di legittimità è incline ad annullare e rinviare ad altro collegio per garantire il diritto di difesa.
- Gli altri profili sostanziali (es. mancanza di prova del reato presupposto o carenza di querela) possono risultare assorbiti se la Corte di legittimità decide per vizi processuali che impongono l'annullamento e il rinvio del giudizio.
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