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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28670/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato nei confronti di un indagato la misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata dal G.i.p. in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato elementi favorevoli alla persona sottoposta a indagini: dimissioni dalla carica sociale, cessazione dell'attività illecita da tempo, assenza di ulteriori condotte illecite per un lungo periodo e adozione di un modello organizzativo societario idoneo a prevenire recidive. Con motivi nuovi la difesa ha anche lamentato la nullità dell'ordinanza genetica e di quella del riesame per mancato esame delle deduzioni difensive, oltre al difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura, evidenziando la contraddizione tra il riconoscimento di un ruolo minore e l'applicazione della misura restrittiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure nei limiti in cui erano ammissibili, ma ha accolto il ricorso quanto ai profili di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. Ha escluso di poter esaminare le doglianze nuove sulla nullità dell'ordinanza genetica, perché non collegate ai motivi originari del riesame. Ha invece censurato il Tribunale per avere omesso un effettivo confronto con le deduzioni difensive relative alla cessazione dell'attività illecita, all'incensuratezza, alle dimissioni dalle cariche societarie e all'assenza di segnali di ripresa delittuosa, formulando una motivazione solo apparente. Ha inoltre rilevato l'insufficienza della motivazione sulla concreta adeguatezza dell'obbligo di dimora, specie alla luce del ridimensionamento dei pericula e del fatto che la misura non impedisce i contatti con eventuali coindagati ma incide solo sulla libertà di circolazione. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio ex art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    norma incriminatrice richiamata come titolo del concorso nel reato oggetto della misura cautelare

  • art. 309 c.p.p.

    regola il riesame delle misure cautelari personali e la competenza del giudice del rinvio dopo l'annullamento

  • art. 275 c.p.p.

    presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ritenuta superata dal giudice del riesame ma richiedente una motivazione rafforzata sulla misura meno afflittiva applicata

  • art. 309 cod. proc. pen.

    richiamato per il procedimento di riesame avverso la misura cautelare

  • Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036

    principio secondo cui nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti de libertate i motivi nuovi devono essere connessi ai motivi originari

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti de libertate, i motivi nuovi sono ammissibili solo se strettamente connessi ai motivi originariamente dedotti nel riesame; non possono introdurre per la prima volta censure del tutto autonome, come la nullità dell'ordinanza genetica non sollevata in precedenza.
  • In materia cautelare, il giudice del riesame deve confrontarsi in modo effettivo con gli elementi difensivi specificamente idonei a incidere sulla valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; una risposta meramente assertiva o di stile integra motivazione apparente.
  • La valutazione del pericolo di recidiva non può arrestarsi alla gravità del fatto o alla natura non spontanea dell'interruzione dell'attività illecita, ma deve considerare in modo complessivo anche la durata dell'assenza di condotte illecite, le dimissioni da cariche societarie e ogni altro dato favorevole allegato dalla difesa.
  • Quando sia stata superata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, la scelta di una misura meno afflittiva deve essere sorretta da una motivazione specifica sulla sua concreta utilità rispetto alle esigenze cautelari da neutralizzare; non è sufficiente richiamarne la minore afflittività.
  • L'adeguatezza della misura cautelare va apprezzata in termini funzionali rispetto al rischio concreto da prevenire: se la misura incide solo sulla libertà di circolazione, il giudice deve spiegare perché essa sia idonea a prevenire la reiterazione del reato o i collegamenti con l'ambiente criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiNullità processuale

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