Sentenza del 06/03/2023 n. 6685 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento catastale e attribuzione di rendita notificati alla società per impianti aerogenerazione in un parco eolico (Comune di Lacedonia). La società sosteneva che le torri eoliche fossero componenti impiantistiche ("imbullonati") escluse dal calcolo della rendita ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, commi 21-22; inoltre deduceva vizi procedurali e di motivazione, eccezioni sull'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia, vizio nella valutazione delle prove e profili costituzionali relativi alla riserva di legge e alla legalità dell'azione amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (inammissibilità dell'appello dell'Agenzia) perché l'appello era sufficientemente specifico. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata l'interpretazione della Commissione Tributaria Regionale che aveva considerato le torri eoliche come 'costruzioni' computabili nella rendita. La Corte ha affermato che, alla luce della L. n. 208/2015, le torri eoliche, pur stabilmente infisse al suolo, possono essere qualificate come macchinari/impianti funzionali al processo produttivo e quindi escluse dal computo della rendita catastale. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato alla Commissione Tributaria Regionale di II grado della Campania per rideterminare la rendita escludendo dal computo la torre eolica; la Corte ha inoltre disposto che il giudice di rinvio decida sulle spese.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21-22 (Legge di stabilità 2016)
"a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento". "sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma opera per esclusione: definisce cosa va considerato nella stima (suolo, costruzioni e elementi connessi) e sottrae espressamente i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo (gli "imbullonati"). La qualificazione è funzionale/strumentale al processo produttivo e prescinde dal fatto che l'elemento sia stabilmente infisso al suolo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Disciplina l'onere di specificità dell'impugnazione: nel processo tributario l'Amministrazione assolve all'onere se in appello ripropone e sostiene le stesse ragioni in modo tale da contrastare la decisione di primo grado.
L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
Imposto l'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha valutato le censure sulla motivazione ma ha risolto il giudizio sul punto di diritto sostanziale, assorbendo le questioni di motivazione.
Codice Civile, art. 2697
Riguarda l'onere della prova; la ricorrente contestava che le prove ed i pareri contraddicenti non fossero stati valutati, ma la Corte ha ritenuto prevalente la questione di interpretazione normativa.
Codice di Procedura Civile, artt. 115 e 116
Norme sul mezzo di prova e sulla prova per presunzioni; richiamate nelle contestazioni relative alla valutazione probatoria degli elementi tecnici depositati.
Costituzione, artt. 23 e 97
Richiamate dalla ricorrente in relazione ai principi di riserva di legge in materia tributaria e di legalità dell'azione amministrativa; la Corte ha ritenuto il problema fondamentalmente di corretta interpretazione della norma catastale.
Circolari e note dell'Agenzia (es. Circolare 2/E 01.02.2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. 60244 del 27.04.2016; Circolare n. 27/E del 13.06.2016)
Documenti di prassi con cui l'Amministrazione ha inteso includere le torri e gli elementi di sostegno nella categoria delle "costruzioni" computabili nella rendita; la Corte ha ritenuto che la prassi non possa prevalere sulla lettura normativa che privilegia la natura funzionale/strumentale ai fini dell'esclusione.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4; D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, art. 2 comma 3; D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies (conv. L. n. 88/2005)
Quadro normativo e definizioni catastali richiamate: nozione di immobile urbano, unità immobiliare e di "costruzione stabile" che storicamente hanno informato l'interpretazione catastale, ma che non impongono di escludere la valutazione funzionale impiantistica stabilita dalla L. 208/2015.
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale si deve valutare la natura funzionale dell'elemento: se esso è strumentale e funzionale al processo produttivo (macchinario/impianto), va escluso dal computo anche se stabilmente infisso al suolo.
- Non è consentito operare una netta separazione tra funzione di sostegno e funzione produttiva quando entrambe concorrono inscindibilmente al processo produttivo: elementi che svolgono entrambe le funzioni vanno considerati unitariamente come impianto.
- La prassi amministrativa (circolari e note interne) non può modificare l'ambito applicativo di una norma catastale che, per esclusione, sottrae specifiche componenti impiantistiche alla stima diretta.
- In contenziosi afferenti questioni di diritto (interpretazione normativa) la Corte di cassazione può correggere l'erronea interpretazione senza rinvio al merito quando lo stato di fatto è pacifico tra le parti.
- Nel processo tributario l'Amministrazione può essere ritenuta ammessa in appello anche se ripropone ragioni già svolte in primo grado purché la censura sia sufficientemente specifica e diretta a contrastare la decisione di primo grado.
- Per chi contesta avvisi catastali relativi a impianti: documentare la natura funzionale/strumentale (pareri tecnici, schede Docfa, descrizioni tecniche) e richiamare l'interpretazione consolidata della L. n. 208/2015 aumenta le probabilità di successo.
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