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Sentenza

Sentenza n. 12250/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202604325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 27 febbraio 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, nonché la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere entro il termine previsto per il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito dalla l. n. 604/2022. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il silenzio dell’Amministrazione è stato qualificato come silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine ritenuto congruo in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il TAR ha inoltre precisato che l’Amministrazione deve esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell’altro Stato membro, considerando l’insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e valutando, ove necessario, misure compensative proporzionate. Le spese di lite, pari a 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accertamento del silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine stabilito e di disporre le ulteriori misure previste per l’inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce il quadro europeo per il riconoscimento delle qualifiche professionali e impone la valutazione complessiva delle competenze acquisite, anche mediante misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Prevede la possibilità di disporre misure compensative ove sussistano differenze rilevanti tra la formazione acquisita e quella richiesta nello Stato ospitante.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, indicato nel provvedimento come Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione competente non conclude entro il termine di quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, a fronte della presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere più ampio di quello ordinario, se giustificato dalla complessità dell’attività da svolgere e dall’elevato numero di istanze analoghe, purché il termine sia congruo.
  • L’Amministrazione che esamina una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi al confronto formale tra titoli.
  • Qualora emergano differenze formative rilevanti, l’Amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale del titolo e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.
  • Nel giudizio sul silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di concludere il procedimento entro un termine ulteriore in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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