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Ordinanza

Ordinanza n. 2313/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti, nei limiti dell'interesse individuale della ricorrente e nella parte in cui incidono sulla sua posizione nella graduatoria nazionale, nonché previa adozione di ogni altra misura ritenuta idonea a preservarne la posizione giuridica nelle more della decisione di merito: - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicato il 23 dicembre 2025, recante "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro", con i relativi Allegati (Allegati 1, 2 e 3), nella parte in cui introduce e disciplina criteri applicativi per la formazione della graduatoria nazionale successivamente allo svolgimento delle prove del semestre filtro e nella parte in cui tali criteri sono stati applicati alla procedura selettiva oggetto di causa con incidenza sulla posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dalle ore 16:00 dell'8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -dell'atto, anche a formazione informatica, di determinazione del punteggio attribuito alla ricorrente nelle prove del semestre filtro, nonché del conseguente atto di mancata collocazione della stessa in posizione utile nella graduatoria nazionale e di mancata ammissione al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali resi disponibili al candidato, ove e in quanto lesivi; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute dalla ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi anche relativi alla determinazione del punteggio, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede anagrafiche e di punteggio, criteri e parametri di correzione, tracciati informatici delle operazioni di rilevazione e correzione delle prove, nonché ogni ulteriore atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione del punteggio individuale della ricorrente in quanto lesivi; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati; - del D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative), per quanto occorra, pubblicato il 4 giugno 2025, recante "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026", nonché di ogni disposizione ad essi connessa o rilevante compresi gli Allegati al citato decreto ministeriale, ovvero di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; - del D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate, per quanto occorra; -del D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'a.a. 2025/2026, per quanto occorra; -delle Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra. - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia anche su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo che dovesse emergere in corso di causa a seguito di accesso agli atti e/o attività istruttoria. - della Graduatoria afferente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026 nell'area riservata del portale Universitaly/CINECA - sezione "Semestre aperto"; - di ogni successivo atto di scorrimento, assegnazione sedi, rettifica, aggiornamento e/o consolidamento della graduatoria e della posizione individuale della ricorrente, ivi inclusi gli atti informatici resi disponibili nell'area riservata e le relative comunicazioni operative; - per quanto occorra e nei limiti di incidenza concreta sulla posizione della ricorrente, della graduatoria e gli atti relativi ai corsi affini pubblicati nelle date previste dal D.M. n. 1115/2025 e relativi atti consequenziali; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusi gli atti di validazione, i criteri applicativi, le istruzioni operative, i tracciati informatici, i criteri di calcolo, gli algoritmi, i dataset, i log di piattaforma, nonché, ove occorra, ogni atto, verbale, disposizione o prescrizione organizzativa adottata dall'Ateneo sede di prova, rilevante ai fini dello svolgimento delle prove e della posizione della ricorrente; Nonché, ove necessario ai fini della decisione, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) della legge n. 26/2025 e dell'articolo 3, comma 2, articolo 4, commi 3 e 4, nonché dell'articolo 5, commi 1 e 2, art. 6, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 71/2025, così come di ogni ulteriore disposizione ad esse norme connessa, per violazione degli articoli 3, 33, 34, 76 e 97 della Costituzione. nonché per l'accertamento dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione delle prove sostenute e alla conseguente rideterminazione della propria posizione nella graduatoria nazionale relativa all'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, anche mediante ricalcolo del punteggio attribuito alle prove sostenute; e per la conseguente condanna, delle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione dei provvedimenti necessari alla rideterminazione della posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale e all'adozione delle misure conseguenti alla sua ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, anche in sovrannumero. nonché ai sensi dell'art. 116 cpa, con ordine alle Amministrazioni intimate di ostensione integrale della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 24.02.2026 e successive, compresa la produzione dei dataset, log informatici, criteri di calcolo, algoritmi e tracciamenti di piattaforma in formato nativo; con nomina, ove occorra, di commissario ad acta, con espressa riserva di motivi aggiunti all'esito della richiesta ostensione.

Giustizia amministrativa202603487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Regole ministeriali e graduatorie nazionali relative all'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, nonché esiti e punteggi delle prove del semestre aperto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendo anche la tutela cautelare, il d.m. MUR n. 1115/2025 e gli ulteriori decreti ministeriali, atti, graduatorie, esiti e determinazioni informatiche concernenti il semestre aperto e la formazione della graduatoria nazionale per l'accesso a Medicina e Chirurgia. Ha contestato, tra l'altro, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria e l'ammissione in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutte e tre le materie, la violazione della par condicio, dell'affidamento e dei principi di imparzialità e ragionevolezza, l'asserita violazione dell'anonimato delle prove, irregolarità nello svolgimento degli esami, errori nei quesiti e nell'attribuzione dei punteggi, nonché la violazione della legge delega e del d.lgs. n. 71/2025. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale di disposizioni della legge n. 26/2025 e del d.lgs. n. 71/2025 per violazione degli artt. 3, 33, 34, 76 e 97 Cost., richiesto l'accertamento del diritto alla corretta valutazione e alla rideterminazione della posizione in graduatoria, la condanna delle amministrazioni all'ammissione anche in sovrannumero e, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'ostensione integrale della documentazione, inclusi dataset, log, algoritmi e tracciamenti informatici. La ricorrente non aveva conseguito alcuna sufficienza nelle tre prove.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non favorevole la prognosi sommaria sulle censure. Ha considerato non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria di candidati con almeno una sufficienza e recupero di voti rifiutati, graduandoli per fasce in relazione al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Tale sistema bilancia l'esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie, assicurando che i candidati con tre sufficienze non siano sopravanzati da chi non avrebbe superato la selezione secondo il regime iniziale e garantendo la parità di trattamento tra candidati posti nella medesima situazione. Poiché la ricorrente non aveva conseguito alcuna sufficienza, la sua esclusione dal secondo semestre risultava coerente sia con il sistema originario sia con quello sopravvenuto. È stata ritenuta ipotetica la doglianza secondo cui, conoscendo prima le nuove regole, la ricorrente avrebbe potuto organizzare diversamente la preparazione, trattandosi di allegazione non sufficiente a dimostrare il conseguimento di risultati utili; la preparazione concentrata su una o due materie rientra inoltre nella sfera di autoresponsabilità del candidato. Le censure sull'anonimato sono state ritenute non favorevolmente apprezzabili: la consegna e il ritiro delle etichette numeriche da parte dei commissari non dimostrano una violazione non irrilevante, poiché i plichi erano chiusi alla presenza di quattro studenti sorteggiati e le prove erano rilevate informaticamente da CINECA prima della valutazione. Le doglianze sulle irregolarità delle prove sono state giudicate generiche e apodittiche; l'indisponibilità temporanea della documentazione attiene alla disciplina dell'accesso e non integra, di per sé, un vizio della procedura. Le censure sui quesiti sono state ritenute prive di adeguato principio di prova, anche perché non erano state indicate le risposte date dalla ricorrente e l'eventuale errore di singoli quesiti avrebbe potuto incidere sul punteggio individuale, non comportando automaticamente l'invalidità dell'intera procedura; inoltre, l'amministrazione aveva dichiarato di avere già considerato gli errori. Il TAR ha escluso, in sede cautelare, la violazione della legge delega e del d.lgs. n. 71/2025, nonché la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, con termini perentori e sanzione dell'improcedibilità in caso di mancato adempimento. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 500 euro, oltre accessori e rimborso forfettario, in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.

  • d.m. MUR n. 1115/2025

    Il decreto introduce un sistema a fasce per l'inserimento in graduatoria degli studenti con almeno una sufficienza, valorizzando il numero delle sufficienze e dei voti recuperati e preservando la posizione prioritaria di chi ha conseguito tre sufficienze secondo le regole originarie.

  • d.m. MUR n. 418/2025

    Costituisce il parametro delle regole originarie del semestre aperto e del requisito della sufficienza in tutte e tre le materie.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Il decreto legislativo subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU stabiliti per gli esami del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; il sistema impugnato è stato ritenuto non derogatorio di tali principi.

  • legge n. 26/2025

    Legge delega richiamata dalla ricorrente quale parametro delle censure di eccesso di delega e di illegittimità costituzionale, ritenute non manifestamente fondate in sede cautelare.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna delle amministrazioni all'adozione delle misure necessarie alla rideterminazione della posizione e all'ammissione; la relativa domanda non è stata accolta in sede cautelare.

  • art. 116 c.p.a.

    Invocato per l'ostensione della documentazione; il TAR ha precisato che le questioni sull'accesso devono essere trattate secondo la disciplina propria dell'accesso documentale.

  • artt. 3, 33, 34, 76 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali indicati per le questioni sollevate, ritenute non manifestamente infondate in questa fase.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio dell'Adunanza plenaria sull'anonimato; la decisione cita la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 27/2013.

Massime di principio

  • La modifica sopravvenuta delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta legittima quando non sostituisce integralmente il criterio originario, ma ne integra gli effetti attraverso un sistema graduato che tutela l'affidamento dei candidati e impedisce che chi non avrebbe superato le condizioni originarie sopravanzI chi le ha soddisfatte.
  • In una procedura selettiva, il bilanciamento tra l'esigenza amministrativa di coprire i posti disponibili e la tutela della par condicio è non manifestamente irragionevole quando i candidati ammessi in deroga alle condizioni originarie siano ordinati per fasce secondo il grado di prossimità al risultato richiesto inizialmente e concorrano, all'interno delle fasce, a parità di condizioni.
  • La scelta del candidato di concentrare la preparazione su una parte soltanto delle materie oggetto della selezione non dimostra, in assenza di elementi concreti, che la conoscenza anticipata di regole diverse avrebbe condotto all'ammissione; il rischio derivante da tale strategia rientra nella sfera di autoresponsabilità del candidato.
  • La violazione dell'anonimato nelle procedure selettive è viziante soltanto quando abbia carattere non irrilevante e sia idonea a compromettere l'imparzialità della selezione; la mera gestione materiale di etichette numeriche da parte dei commissari non è sufficiente se il sistema di chiusura, custodia e rilevazione informatica delle prove esclude concretamente la possibilità di alterazione dei risultati.
  • La contestazione di errori in singoli quesiti non comporta automaticamente l'invalidità dell'intera procedura, potendo incidere soltanto sulla valutazione individuale; il candidato deve fornire un principio di prova concreto, indicando anche gli elementi necessari a dimostrare l'incidenza dell'errore sul proprio punteggio e interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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