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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40336/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato l'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto. I motivi principali erano: (1) mancata assunzione di una prova ritenuta "decisiva" (i testimoni che avevano svolto le trattative per l'avvio dell'attività) con conseguente vizio di motivazione; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'acquisizione e l'utilizzo di una copia incompleta di un file audio, contestandone provenienza, completezza e attendibilità; inoltre si contestava l'affermazione secondo cui i mezzi finanziari per avviare l'attività provenivano da Tortoriello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 c.p.p. deve riguardare un fatto certo e non può consistere in dichiarazioni il cui valore necessita di confronto con gli altri elementi probatori. Quanto alla questione delle provviste finanziarie, la Corte ha richiamato elementi di fatto assunti dal Tribunale (tra cui la rilevazione contabile di esborsi per complessivi 153.000 euro dalla AGE s.a.s. in favore della Cilento CPF s.r.l., l'individuazione dei locali di proprietà della AGE, l'installazione di attrezzature fornite dalla AGE, l'impiego di personale della AGE e documentazione fiscale relativa a pagamenti) che, nel loro complesso, sostengono la decisione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non risulti alcun divieto legale di acquisizione del documento e che comunque l'eventuale esclusione della registrazione non avrebbe pregiudicato la tenuta della motivazione fondandosi la decisione su plurimi elementi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese sostenute dagli imputati nel grado.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Definisce il motivo di ricorso per cassazione relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte interpreta "prova decisiva" come riguardante un fatto certo e non semplici mezzi dichiarativi il cui risultato richiede confronto valutativo con altri elementi probatori

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dalla parte ricorrente in relazione all'acquisizione di documenti; la Corte non ha riscontrato divieti di acquisizione applicabili al caso e ha valutato la rilevanza probatoria del documento nel contesto del complesso probatorio

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norma sulle fonti di prova e modalità di utilizzazione della prova; la Corte ha ritenuto che non sussistano profili che rendano illegittima l'acquisizione della copia del file audio e che la sua eventuale esclusione non sarebbe stata determinante

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. in L. n. 176/2020) e art. 16, d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. in L. 25/02/2022, n. 15)

    Richiamate per indicare la forma di esame del ricorso in Cassazione (regime procedurale speciale/semplificato adottato in detti decreti e sue conversioni); la Corte ha applicato le forme procedurali previste da tali disposizioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alla rifusione di somme a titolo di sanzione processuale; la Corte ha applicato tale norma per disporre il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)

    Precedente richiamato a sostegno della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; utilizzato per giustificare il provvedimento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La "prova decisiva" ai fini dell'art. 606 c.p.p. deve riguardare un fatto certo e non può consistere in meri mezzi dichiarativi il cui valore probatorio richiede un confronto con altre prove: la mancata acquisizione di dichiarazioni non è automaticamente motivo di cassazione se quelle dichiarazioni non attestano un fatto esclusivo e certo
  • La valutazione della completezza, provenienza e attendibilità di una registrazione audio incide sul suo peso probatorio ma la sua esclusione non invalida la decisione se la sentenza si fonda su una pluralità di elementi documentali e dichiarativi coerenti
  • Il giudice valuta il quadro probatorio nella sua totalità: singoli elementi mancanti o dubbi su singoli documenti difficilmente annientano una decisione fondata su molteplici e convergenti riscontri (es. evidenze contabili, disponibilità dei locali, fornitura di attrezzature, utilizzo di personale)
  • Le decisioni di merito che documentano, anche indirettamente, l'impiego di risorse (es. annotazioni contabili, pagamenti da una società, utilizzo di locali e attrezzature) possono costituire elementi probatori rilevanti per ricondurre l'origine dei finanziamenti o l'effettiva disponibilità di mezzi
  • In Cassazione l'ammissibilità del ricorso richiede che i motivi siano idonei a mettere in discussione la decisione alla luce delle regole di ammissibilità: ricorsi manifestamente infondati o basati su profili già adeguatamente valutati dai giudici di merito possono essere dichiarati inammissibili
  • Chi promuove ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di sanzioni pecuniarie (spese processuali, somme alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa o manifestamente infondato

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