Cassazione Penale, Sentenza n. 101/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e manifesta illogicità per aver ritenuto decisiva una presunta confessione stragiudiziale interpretata tramite la deposizione del teste Riccardi; la difesa sostiene che quelle dichiarazioni fossero "de relato" e che Moresco avesse sempre negato di aver rimosso parti strutturali, affermando di aver preso solo beni di sua proprietà; (2) violazione dell'art. 49 c.p. (reato impossibile), sostenendo che l'immobile fosse in larga parte abusivo e destinato a demolizione, sicché le parti asportate sarebbero state prive di valore per lo Stato proprietario e la condotta inidonea a offendere il bene giuridico protetto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la deposizione diretta del teste Riccardi (che riferì frasi pronunciate da Moresco) e l'avesse integrata con altri elementi indiziari (tempi dell'asportazione, rapidità, esclusiva disponibilità dell'imputato). Sull'art. 49 c.p. la Corte ha affermato che i beni non erano intrinsecamente privi di valore: l'immobile era stato confiscato ai sensi dell'art. 240-bis c.p. e dunque di proprietà dello Stato, con possibilità di valorizzazione delle parti asportabili; la prevista demolizione non escludeva la offensività della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la condanna in appello resta, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 c.p. (n. 2 e 7)
Il furto è stato riconosciuto come aggravato per le circostanze previste dai commi indicati; la Corte d'appello ha applicato tali aggravanti nel determinare la pena
art. 240-bis c.p.
L'immobile era stato confiscato come provento/valore corrispondente al reato; tale confisca attribuiva la proprietà allo Stato e rendeva le parti asportabili suscettibili di valore economico per l'ente proprietario, incidendo sulla valutazione della offensività della condotta
art. 49 c.p. (comma 2)
La riconducibilità del reato all'ipotesi di 'reato impossibile' richiede la valutazione concreta dell'offensività del bene giuridico; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non applicabile l'articolo perché i beni avevano valore per lo Stato proprietario
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso e non ravvisata assenza di colpa grave, il ricorrente è stato condannato a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende (qui determinata in €3.000,00)
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende e alla valutazione della responsabilità nella determinazione della somma da versare
Massime di principio
- Le dichiarazioni stragiudiziali possono avere valore probatorio quando siano riferite da un teste che le ha direttamente ascoltate; non sono necessariamente "de relato" inefficaci se il teste è testimone diretto della frase
- La Corte di legittimità non sostituisce il proprio convincimento a quello del giudice di merito: per vincere in Cassazione occorre dimostrare vizi di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non una mera diversa valutazione delle prove
- L'art. 49 c.p. (reato impossibile) richiede una valutazione concreta dell'offensività del bene: la mancata rilevanza economica per il singolo proprietario non basta se il bene ha valore per il proprietario reale (es. Stato dopo confisca)
- La confisca ai sensi dell'art. 240-bis attribuisce allo Stato una funzione di tutela del valore del bene; la possibilità di valorizzare parti dell'immobile può rendere punibile la loro sottrazione anche se l'immobile è destinato a demolizione
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile rischia non solo il rigetto ma anche l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di somme a titolo di ammenda secondo le norme procedurali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 76/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 77/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 78/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 79/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 80/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 81/2023 del 05/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →