Sentenza n. 6196/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento dell’Ambasciata d'Italia al Cairo di diniego del visto di reingresso - protocollo n. 90 del 23/1/2025 - n. Pratica 220183356, passaporto A27456307 - nonché di ogni altro atto a esso connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia adottato dalla Rappresentanza diplomatica italiana al Cairo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso, deducendo la violazione delle regole sul giusto procedimento per assoluto difetto del contraddittorio endoprocedimentale, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. L’amministrazione aveva motivato il diniego richiamando la scadenza del permesso di soggiorno e il superamento del periodo di assenza consentito. Il ricorrente ha dedotto di essere stato costretto dalle autorità egiziane a svolgere il servizio di leva obbligatorio dal 10 marzo 2022 al 1 novembre 2024, circostanza idonea a giustificare la sua assenza e il ritardo nella richiesta di reingresso. Ha inoltre lamentato che la Rappresentanza diplomatica non avesse valutato tale circostanza, né instaurato un contraddittorio o svolto un colloquio consolare per verificare i fatti e i requisiti per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto applicabile l’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999, il quale, pur prevedendo un termine ordinario di sessanta giorni dalla scadenza del documento di soggiorno, esclude tale limite per lo straniero allontanatosi dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e consente un’estensione fino a sei mesi in presenza di comprovati gravi motivi di salute, fermo il possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso. La Rappresentanza diplomatica ha disatteso la disciplina senza contestare le circostanze dedotte dal ricorrente e senza svolgere un’adeguata istruttoria. Il giudice ha escluso che il parere negativo della Questura rendesse il diniego atto dovuto o privasse l’Ambasciata di ogni margine di valutazione. L’amministrazione avrebbe dovuto esaminare le ragioni dell’assenza, anche mediante convocazione dell’interessato a un colloquio consolare, e motivare congruamente sulla base degli esiti dell’istruttoria. Sono stati assorbiti i motivi residui. Le spese sono state poste a carico del MAECI per euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La disciplina del visto di reingresso impone all’amministrazione di considerare le ragioni dell’assenza dal territorio nazionale. Il termine di sessanta giorni non opera per chi si sia allontanato per adempiere agli obblighi militari; il diniego non è quindi atto dovuto in presenza di un parere negativo della Questura, ma richiede una valutazione istruttoria e motivazionale delle circostanze dedotte.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
I gravi e comprovati motivi possono essere invocati quale ragione giustificatrice dell’assenza dall’Italia e devono essere valutati dall’amministrazione nel procedimento relativo al reingresso.
d.lgs. 286/1998
Il diniego è stato adottato anche con riferimento ai requisiti previsti dal Testo unico sull’immigrazione, ma il giudice ha ritenuto illegittima l’omessa valutazione delle circostanze giustificative dell’assenza e l’insufficienza dell’istruttoria.
d.P.R. 394/1999
Il regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione disciplina il rilascio del visto di reingresso e impone una valutazione delle condizioni rilevanti, nonché una motivazione congrua del diniego.
decreto interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 12
La disposizione è stata richiamata nel diniego quale fonte dei requisiti applicabili, ma non ha escluso l’obbligo dell’amministrazione di verificare e valutare le ragioni dell’assenza dedotte dal richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del visto di reingresso, il superamento del termine ordinario collegato alla scadenza del permesso di soggiorno non consente un diniego automatico quando lo straniero deduca una causa legalmente rilevante di giustificazione dell’assenza, come l’adempimento di obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi previsti dalla disciplina applicabile.
- Il parere negativo della Questura non trasforma il diniego del visto di reingresso in un atto vincolato e non esonera la Rappresentanza diplomatica dall’esercizio di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto dedotte dall’interessato.
- Quando il richiedente prospetti circostanze potenzialmente decisive per il rilascio del visto di reingresso, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e, ove necessario per chiarire i fatti o i requisiti, può convocare l’interessato a un colloquio consolare, da verbalizzare nelle forme previste.
- È illegittimo il diniego del visto di reingresso che ometta di accertare le ragioni dell’assenza dal territorio nazionale e non esponga una motivazione congrua fondata sulle risultanze dell’istruttoria.
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