Sentenza n. 1497/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del d.m. del 6 luglio 2022 e del d.m. 6 ottobre 2022 nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Aesse Hospital s.r.l. il 20/2/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Aesse Hospital s.r.l. il 27/3/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e determinazioni della Regione Puglia relative agli obblighi di versamento per il payback dei dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con il ricorso introduttivo, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato due determinazioni della Regione Puglia, rispettivamente del 12 dicembre 2022 e dell'8 febbraio 2023, concernenti gli importi dovuti nell'ambito del meccanismo di payback per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché mancava in atti la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell'avvenuto versamento previste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Tuttavia, la richiesta della ricorrente è stata valutata come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse; la cessazione della materia del contendere richiede inoltre la produzione delle attestazioni regionali previste dalla disposizione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta della parte ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere può essere valutata dal giudice come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità, anche quando non siano presenti in giudizio le attestazioni amministrative necessarie per la formale declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto della controversia a seguito del versamento di una quota ridotta, l'interesse alla decisione di merito viene meno se la parte dichiara di avere effettuato tale versamento e chiede di non proseguire il giudizio.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'acquisizione in giudizio delle attestazioni amministrative specificamente richieste dalla legge; in loro mancanza, il giudice può dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché formalmente cessata la materia del contendere.
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