Sentenza n. 3288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all’assegno funzionale pensionabile e alle relative differenze retributive
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, già in servizio presso il Corpo militare della Croce rossa italiana e collocati in congedo d’autorità nel 2016, avevano chiesto il riconoscimento dell’assegno funzionale pensionabile previsto per ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, sostenendo di aver maturato l’anzianità necessaria anche computando il periodo di sospensione precauzionale dal servizio. La sospensione, disposta nel 2010 a seguito del rinvio a giudizio per peculato e falso, era stata successivamente revocata retroattivamente dopo la definizione del procedimento penale per prescrizione, con riconoscimento di alcune differenze retributive, ma non dell’assegno funzionale. In appello sono stati dedotti: error in procedendo per l’omessa espunzione della memoria di replica dell’amministrazione, depositata oltre il termine; error in iudicando sul diritto all’assegno, sull’asserita inversione dell’onere della prova e sulla violazione dell’art. 2697 c.c.; in via subordinata, omessa valutazione dei documenti prodotti in primo grado.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha accolto la censura processuale relativa alla tardività della memoria di replica dell’amministrazione, depositata alle ore 15:50 del giorno previsto, oltre il termine delle ore 12 stabilito dall’art. 73, comma 1, c.p.a.; tuttavia, tale vizio non ha inciso sulla correttezza della decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno funzionale per tre ragioni. Primo, i ricorrenti non hanno prodotto l’espresso provvedimento del vertice della Croce rossa italiana necessario, ai sensi della disciplina speciale dell’ente, per estendere al relativo personale il trattamento economico previsto per il personale militare statale. L’appartenenza al Corpo militare della Croce rossa non determina quindi un’equiparazione economica automatica alle Forze armate. Secondo, ai fini della maturazione dell’anzianità utile all’assegno è computabile soltanto il servizio effettivo; il periodo di sospensione precauzionale non può essere valorizzato neppure in presenza di ricostruzione giuridica ed economica della carriera conseguente alla revoca della sospensione e al proscioglimento penale. Terzo, la disciplina speciale del personale della Croce rossa italiana non contiene un’espressa previsione di ricostruzione della carriera applicabile all’assegno funzionale, mentre le disposizioni del codice dell’ordinamento militare richiamate dagli appellanti riguardano specifiche ipotesi connesse a sanzioni disciplinari e non consentono un’estensione analogica. La natura ausiliaria del Corpo non giustifica l’applicazione automatica dello statuto delle Forze armate. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 3.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge, in favore dell’ente resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 9, d.l. n. 379/1987, convertito dalla l. n. 468/1987
Prevede l’assegno funzionale pensionabile per ufficiali e sottufficiali delle Forze armate; la sua applicazione al personale della Croce rossa italiana non è automatica e richiede l’espresso atto di estensione previsto dalla disciplina speciale dell’ente.
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 52/2009
Individua, secondo la decisione, l’anzianità di servizio rilevante per la maturazione dell’assegno funzionale al compimento dei 27 anni di servizio.
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 255/1999
Richiede, tra gli elementi costitutivi del diritto all’assegno, che nel biennio precedente alla maturazione dell’anzianità utile non sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore alla media.
art. 1757 d.lgs. n. 66/2010
Il personale militare della C.R.I. assunto in servizio in tempo di pace «riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali».
La clausola di analogia non comporta equiparazione automatica o piena al trattamento economico delle Forze armate, essendo necessario un espresso provvedimento del vertice dell’ente.
art. 1671 d.lgs. n. 66/2010
Il rinvio previsto per la sospensione dal grado del personale della Croce rossa italiana non comprende le disposizioni sulla ricostruzione di carriera invocate dagli appellanti.
artt. 921 e 1324 d.lgs. n. 66/2010
Prevedono ipotesi specifiche di ricostruzione della carriera connesse alla sospensione precauzionale e alla sanzione disciplinare, ma non fondano la ricostruzione richiesta per il riconoscimento dell’assegno funzionale al personale della Croce rossa italiana.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Impone il rispetto dei termini per il deposito delle memorie; la memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile è tardiva e non deve essere considerata.
art. 2697 c.c.
È stato richiamato dagli appellanti in relazione all’onere della prova, ma il rigetto è stato fondato soprattutto sull’assenza dei presupposti normativi e provvedimentali del diritto rivendicato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Consente la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza e ha fondato la condanna degli appellanti alle spese del grado.
Massime di principio
- Per il personale militare della Croce rossa italiana, l’applicazione di un trattamento economico previsto per gli appartenenti alle Forze armate non deriva automaticamente dall’appartenenza al Corpo o dall’inserimento nel comparto Difesa, ma richiede uno specifico provvedimento di estensione adottato dal vertice dell’ente, nei limiti della disciplina speciale applicabile.
- Ai fini della maturazione dell’assegno funzionale pensionabile fondato sull’anzianità di servizio, rilevano soltanto i periodi di servizio effettivo; il periodo di sospensione precauzionale non è computabile neppure quando la sospensione sia successivamente revocata con ricostruzione giuridica ed economica della carriera a seguito di proscioglimento penale.
- La natura di corpo ausiliario di una Forza armata non consente di estendere in via analogica o interpretativa al relativo personale lo speciale regime giuridico ed economico previsto per le Forze armate, in assenza di un’espressa previsione legislativa.
- Le disposizioni sulla ricostruzione della carriera previste dal codice dell’ordinamento militare per specifiche ipotesi disciplinari non possono essere utilizzate per fondare il riconoscimento di un assegno funzionale al personale della Croce rossa italiana quando manca una norma espressa applicabile a tale personale.
- La memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile è tardiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e non deve essere considerata dal giudice; la violazione processuale non determina però l’accoglimento dell’appello se la decisione impugnata resta corretta sulla base degli altri atti e della disciplina applicabile.
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