Cassazione Penale, Sentenza n. 41744/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di La Spezia per il concorso nella truffa aggravata: il Tribunale aveva ritenuto insufficiente, per fondare la responsabilità dell'imputato, il solo dato dell'accredito sull'area PostePay intestata al Bevilacqua, chiedendo elementi ulteriori (documenti esibiti all'attivazione della carta e acquisizione delle movimentazioni) per dimostrare la materiale disponibilità dello strumento. Il Procuratore Generale ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che l'intestazione della carta e l'accredito del profitto della truffa, in assenza di elementi contrari, sono elementi idonei a far ritenere il titolare beneficiario e dunque responsabile almeno a titolo di concorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato i criteri valutativi del Tribunale che hanno indebitamente svalutato il rilievo probatorio dell'intestazione della carta PostePay e dell'accredito dei proventi. La Corte ha ricordato che, in assenza di elementi contrari o di concrete e oggettive allegazioni difensive (es. cessione, smarrimento, furto di identità), l'intestatario della carta su cui sono stati accreditati i proventi di una truffa può essere ritenuto beneficiario e quindi responsabile, quantomeno per concorso. Ha inoltre precisato l'onere di allegazione a carico dell'imputato di fatti idonei a dimostrare il contrario. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di La Spezia in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.
Richiamato per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; indica la procedura seguita in sede di esame del ricorso e della trattazione senza udienza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime e precedenti)
Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018 (Fiumefreddo); Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014 (Stanciu); Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013 (Weng); Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020 (Bruzzese); n. 7484 del 21/01/2014 (Baroni)
Richiamate dalla Corte per affermare il principio secondo cui, in assenza di elementi contrari, l'intestatario di una carta di pagamento su cui è stato accreditato il profitto di una truffa è da ritenersi beneficiario e quindi responsabile, almeno a titolo di concorso; inoltre per affermare l'onere dell'imputato di allegare elementi concreti che dimostrino situazioni alternative (es. smarrimento, cessione, furto d'identità).
Principio sull'onere della prova
La Corte ribadisce che l'onere probatorio spetta alla pubblica accusa, ma l'imputato ha l'onere di allegazione di elementi necessari per accertare fatti ignoti che, se riscontrati, possono volgere il giudizio in suo favore (cd. onere di allegazione in relazione alla vicinanza della prova).
Massime di principio
- Il semplice accredito di proventi illeciti su una carta di pagamento intestata a una persona costituisce, in assenza di elementi contrari, un forte indizio che il titolare sia beneficiario e possa essere ritenuto responsabile, almeno per concorso nella truffa.
- La prova formale dell'intestazione della carta e dell'accredito ha rilevanza probatoria significativa: il giudice non può ex ante richiedere sempre elementi ulteriori impossibili da produrre se non vi sono specifiche deduzioni alternative dal resistente.
- Sebbene la pubblica accusa conservi l'onere della prova, l'imputato ha l'onere di allegazione di fatti concreti e oggettivi (es. smarrimento, cessione, furto d'identità) per dimostrare che non era effettivamente il beneficiario; la semplice assenza di partecipazione al processo non annulla tale necessità quando vi siano elementi indiziari rilevanti.
- In caso di valutazione probatoria incongrua o illogica (soprattutto svalutazione di elementi indiziari congetturali), la Cassazione interviene annullando e rinviando il giudizio per essere riconsiderato correttamente dal giudice di merito.
- In situazioni analoghe è opportuno acquisire e valutare documentazione disponibile (attivazione della carta, movimenti successivi, eventuali denunce di smarrimento/uso non autorizzato) ma, se tali elementi non sono stati allegati dall'imputato, il giudice può ritenere sufficiente il dato dell'intestazione e dell'accredito.
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