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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto Prot. -OMISSIS- del 19.02.2022, notificato il 01.03.2022, con cui il Questore di Cosenza ha disposto il rigetto della istanza avanzata da -OMISSIS- intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.

Giustizia amministrativa202200710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Cosenza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Cosenza ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, deducendo la carenza dei presupposti di legge. Il diniego era fondato sulla circostanza che la figlia convivente del richiedente presentava pregiudizi penali per furto, evasione, guida senza patente, truffa e detenzione di stupefacenti. Il ricorrente contestava quindi, in sostanza, la rilevanza di tali elementi familiari ai fini della valutazione della propria affidabilità e la legittimità del rigetto dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. L'art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. consente di rifiutare la licenza di porto d'armi a chi non offra affidamento di non abusare delle armi. Secondo il giudice, il pericolo di abuso può essere valutato anche con riguardo ai conviventi appartenenti alla famiglia o alle persone con cui il richiedente intrattiene rapporti personali, poiché le situazioni esistenti nell'ambito familiare o di vicinato possono agevolare comportamenti gravi e imprevedibili. La presenza di plurimi pregiudizi penali a carico della figlia convivente costituisce, pertanto, un elemento idoneo a fondare la valutazione negativa dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale valutazione rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa in materia di licenze di polizia, diretta a verificare l'affidabilità complessiva del richiedente in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate; il TAR ha liquidato in favore del difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, euro 900,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, T.U.L.P.S.

    a chi non dà affidamento di non abusare delle armi

    La licenza di porto d'armi può essere rifiutata quando, sulla base della valutazione complessiva della situazione del richiedente, non emerga un sufficiente affidamento circa il non abuso delle armi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., il diniego della licenza di porto d'armi è legittimo quando l'autorità di pubblica sicurezza ritenga, sulla base degli elementi disponibili, che il richiedente non offra affidamento di non abusare delle armi.
  • La valutazione dell'affidabilità del richiedente una licenza di porto d'armi può tenere conto non soltanto della sua condotta personale, ma anche delle situazioni esistenti nell'ambito familiare o di vicinato e, in particolare, dei pregiudizi penali di un familiare convivente, quando tali circostanze siano idonee a incidere sul rischio di abusi.
  • In materia di licenze di polizia, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare complessivamente la situazione del richiedente, in rapporto alla necessità di tutelare ordine e sicurezza pubblica; il sindacato giurisdizionale verifica la ragionevolezza e la sufficienza degli elementi considerati, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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