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Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Giudice del Lavoro, n. 1356/2024 del 6 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202500731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Giudice del Lavoro, n. 1356/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Giudice del Lavoro, n. 1356/2024 del 6 dicembre 2024, pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero si è costituito e, a seguito del decreto presidenziale che lo invitava a valutare l’esecuzione spontanea della pronuncia, ha depositato documentazione comprovante l’integrale adempimento. Il difensore del ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento, seppure tardivo, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dal Ministero e della conferma resa dalla parte ricorrente, che la pretesa azionata aveva trovato piena e integrale soddisfazione dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il ricorrente avesse ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito, con oggettivo venir meno della lite. Il giudice ha distinto tale situazione dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più alcuna utilità. In considerazione della condotta collaborativa dell’Amministrazione successiva all’instaurazione del giudizio, le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite

    La cessazione della materia del contendere richiede che, successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, con conseguente venir meno oggettivo della lite.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere

    La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere e ricorre quando la decisione favorevole non potrebbe più procurare alcuna utilità, senza che sia necessariamente intervenuta l’integrale soddisfazione della pretesa.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l’intervenuto adempimento ha reso inutile la prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente, anche dopo la proposizione del ricorso, alla pronuncia oggetto di esecuzione e il ricorrente conferma il conseguimento del bene della vita, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata e il conseguente oggettivo venir meno della lite; essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione può giustificare, in ragione della condotta collaborativa successiva all’instaurazione del giudizio, la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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