Ordinanza n. 2392/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma in data 28 gennaio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare richiesta, poiché l'Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento di revoca impugnato e ha ripristinato l'istanza. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del decreto né sono stati valutati fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma il 28 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca del nulla osta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato, in ragione della documentazione depositata durante il processo, e di avere ripristinato l'istanza, mantenendola in attesa dei pareri dell'Ispettorato Territoriale per il Lavoro e della Questura.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; la sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato ha fatto venir meno l'interesse attuale alla sospensione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e ripristina la situazione procedimentale oggetto della controversia, viene meno l'interesse attuale alla sospensione cautelare dell'atto, con conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla misura richiesta.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato durante la fase cautelare non comporta, di per sé, una decisione nel merito sulla legittimità dell'atto originario: il giudice cautelare si limita a rilevare il venir meno dell'interesse alla misura richiesta.
Come è indicizzato
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