Cassazione Penale, Sentenza n. 15916/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per truffa sostenendo in primo luogo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, posto che la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata non era stata applicata dal giudice di primo grado e doveva quindi ritenersi implicitamente esclusa; conseguentemente, alla data della sentenza d'appello sarebbe maturato il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi. Ha altresì censurato la decisione per vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo iniziale e sul riconoscimento (o meno) delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, rilevando che la recidiva specifica infraquinquennale non era stata considerata dal primo giudice e quindi non poteva essere utilizzata per prolungare il termine prescrizionale. Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. la Corte ha comunque esaminato il secondo motivo per gli effetti civili e ha confermato le statuizioni civili in favore della parte offesa MARZOLINI Valentino (risarcimento danni).
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
L'articolo è stato richiamato per spiegare che, nonostante l'annullamento per estinzione del reato, la Corte doveva esaminare i motivi rilevanti agli effetti civili (conferma delle statuizioni civili).
recidiva reiterata specifica infraquinquennale (figura applicativa rilevata nel provvedimento)
La recidiva contestata avrebbe inciso sul calcolo della prescrizione se fosse stata applicata; tuttavia, non essendo stata presa in considerazione dal giudice di primo grado, la Corte ha ritenuto che essa fosse implicitamente esclusa e quindi non poteva prorogare il termine prescrizionale.
Massime di principio
- Se la recidiva aggravante non è stata espressamente applicata dal giudice di primo grado, non può essere utilizzata in appello per estendere il termine prescrizionale: verificare sempre che eventuali circostanze aggravanti siano state discusse e motivate nei provvedimenti precedenti.
- L'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione in Cassazione può portare all'annullamento senza rinvio della condanna penale, ma non impedisce alla Corte di esaminare questioni rilevanti per gli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.: la responsabilità civile e il risarcimento possono dunque sopravvivere alla prescrizione del reato.
- Nelle impugnazioni è fondamentale sollevare in modo chiaro e tempestivo la questione della prescrizione e documentare il calcolo dei termini, tenendo conto di tutte le eventuali cause di sospensione, interruzione o di diminuzione/estensione del termine (es. recidive, continuazione).
- La conferma delle statuizioni civili non dipende automaticamente dall'esito penale: anche se il procedimento penale viene estinto per prescrizione, la parte civile può ottenere conferma del risarcimento se la motivazione sui fatti è ritenuta adeguata.
- In situazioni analoghe, chi difende deve puntare a ottenere l'esplicita declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e verificare se ci sono profili che possono permettere alla controparte di mantenere pretese civili; chi agisce in giudizio come parte civile deve curare la prova del danno indipendentemente dall'iter penale.
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