Ordinanza n. 1551/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché il provvedimento amministrativo presupposto adottato nell’ambito della procedura presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Puglia, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. La controversia riguarda un provvedimento adottato nell’ambito della disciplina dell’immigrazione, la cui adozione era stata determinata dalla ritenuta violazione di un termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. 286/1998. L’appellante ha prospettato la natura non perentoria del termine e, quindi, l’illegittimità delle conseguenze provvedimentali tratte dalla sua inosservanza. È stato inoltre dedotto il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, ha considerato rilevante la questione della natura non perentoria del termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. 286/1998, alla luce delle modifiche normative intervenute nel tempo e della giurisprudenza della Sezione su fattispecie analoghe concernenti l’art. 6 del medesimo decreto legislativo, richiamando la sentenza n. 6884/2022 e l’ordinanza n. 750/2026. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché dall’esecuzione della sentenza di primo grado poteva derivare all’appellante un pregiudizio grave e irreparabile. Ha pertanto accolto la domanda cautelare e fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito al 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
art. 22 d.lgs. 286/1998
disciplina di cui all’art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La natura non perentoria del termine previsto dalla disposizione costituisce un apprezzabile profilo di possibile fondatezza dell’appello, anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel tempo.
art. 6 d.lgs. 286/1998
art. 6 del medesimo decreto legislativo
La giurisprudenza della Sezione relativa a termini previsti dall’art. 6 è richiamata come orientamento concernente fattispecie analoghe.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la prospettata natura non perentoria del termine la cui inosservanza ha determinato l’adozione del provvedimento impugnato costituisce un apprezzabile profilo di fumus boni iuris, soprattutto quando tale qualificazione sia sostenuta dall’evoluzione normativa e da precedenti giurisprudenziali relativi a fattispecie analoghe.
- La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere concessa quando, oltre a emergere una plausibile fondatezza delle censure, l’esecuzione della sentenza sia idonea a provocare all’appellante un pregiudizio grave e irreparabile.
- La valutazione cautelare resta sommaria e non definisce il merito della controversia, che deve essere esaminato nella successiva udienza pubblica.
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