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Sentenza

Sentenza n. 770/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 48 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 258/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 41/2024 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.11.2024, notificata il 29.11.24 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00 , quale contributo per la formazione del docente.. quanto al ricorso n. 50 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2691/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1810/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 56 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 417/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 522/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 85 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 712/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4160/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 86 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 33/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 736/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 87 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1177/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5203/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 92 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 173/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6783/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 93 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 115/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 816/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 96 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2694/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1471/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 97 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 408/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4127/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 98 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2238/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8153/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 116 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3104/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3692/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.11.2024, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 135 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3285/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4597/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 136 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 27/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 689/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 153 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 521/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4099/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.02.2025, notificata il 05.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 155 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 515/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 314/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 156 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1116/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7684/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.05.2024, notificata il 08.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 166 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 284/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1458/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2025, notificata il 31.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 167 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2180/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 878/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data13.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione dei ricorsi, di sentenze passate in giudicato dei Tribunali del lavoro che ordinavano l'accredito di somme sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Diciotto docenti hanno proposto distinti ricorsi per l'ottemperanza di altrettante sentenze passate in giudicato, pronunciate dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Biella, Torino, Asti e Ivrea. Le sentenze presupposte avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulle rispettive Carte elettroniche del docente importi nominali compresi tra euro 500,00 ed euro 3.000,00, quali contributi per la formazione. I ricorsi, proposti contro il mancato tempestivo adempimento dell'amministrazione, sono stati riuniti perché aventi motivazione e dispositivo identici, ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione dei ricorsi e prima della decisione, il Ministero ha dato esecuzione alle sentenze presupposte mediante gli accrediti dovuti. La riunione dei ricorsi è stata disposta per ragioni organizzative e non ha inciso sull'autonomia delle singole decisioni. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto successivamente alla proposizione dei ricorsi; per ciascun ricorso sono state liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa oggetto dell'azione, rendendo non più attuale la controversia.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso per ottemperanza era stato reso necessario dall'inadempimento e l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la sua proposizione.
  • Ricorsi distinti con identità di motivazione e dispositivo possono essere riuniti per esigenze di trattazione e redazione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la liquidazione delle spese riferita a ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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