Cassazione Penale, Sentenza n. 17851/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 16/09/2025 con tre censure principali: (1) nullità per omessa notifica personale del decreto di fissazione dell'udienza in appello all'imputato detenuto (rilevando che la notifica era stata fatta al difensore ma non direttamente al detenuto); (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta inversione dell'onere della prova: la Corte avrebbe ritenuto che l'assegno circolare di euro 5.300 tratto sul conto della cooperativa fosse stato impiegato per finalità personali dell'imputato anziché nell'interesse della cooperativa; (3) omessa riqualificazione dei fatti in truffa e usurpazione di funzioni pubbliche (sostenendo che l'imputato non possedeva la qualifica di pubblico ufficiale perché non iscritto ad albi come commercialista o consulente del lavoro).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi: (1) la censura sulla notifica è stata ritenuta manifestamente infondata perché dagli atti risultava la notifica personale all'imputato presso la Casa di reclusione di Rebibbia in data 12/05/2025; (2) il motivo relativo all'art. 192 c.p.p. e all'allegata inversione dell'onere della prova è stato ritenuto generico e meramente reiterativo delle deduzioni già formulate in appello e motivatamente rigettate: la Corte territoriale aveva fornito ampia e coerente motivazione valorizzando elementi di prova che giustificano la condanna (unico autorizzato ad operare sul conto, assegno emesso a suo favore, mancanza di altra prova), senza inversione dell'onere della prova; (3) la censura sulla qualificazione soggettiva è inammissibile perché il giudice di appello ha fatto riferimento alla motivazione del primo grado che aveva già esaminato diffusamente la qualifica di pubblico ufficiale del commissario liquidatore; la normativa (art. 199 R.D. n. 267/1942) riconosce infatti tale qualifica. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))
riferita nella censura sulla validità delle notifiche; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza perché dagli atti risultava la regolare notifica personale al detenuto
art. 179 cod. proc. pen.
richiamato nella contestazione sulla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza; la Corte ha verificato gli atti e dichiarato il motivo infondato
art. 156 cod. proc. pen.
norma sulle modalità di notifica ai detenuti; la Corte ha accertato che la notifica era stata eseguita secondo le modalità previste
art. 192 cod. proc. pen.
invocato dal ricorrente per lamentare presunta inversione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione e che la motivazione supporti la condanna conformemente al principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'
artt. 314 e 317-bis cod. pen.
articoli sostanziali relativi ai reati contestati (peculato e abuso d'ufficio); la Corte d'appello ha confermato la condanna per peculato relativa all'assegno di 5.300 euro
art. 640 cod. pen.
reato di truffa evocato dal ricorrente quale riclassificazione alternativa; la Corte ha ritenuto non fondata la richiesta di riqualificazione perché la qualificazione di pubblico ufficiale era già accertata
art. 199 R.D. n. 267 del 1942
secondo la Corte e la sentenza di primo grado, il commissario liquidatore è espressamente riconosciuto come pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni
artt. 606, comma 3, e 609, comma 2 cod. proc. pen.
richiamati in relazione all'inammissibilità per interruzione della catena devolutiva e per motivi manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti per il sindacato di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente la condanna per le spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- La notifica al detenuto deve risultare dagli atti: il mancato ricevimento da parte del difensore non equivale automaticamente a nullità se è documentata la notifica personale in carcere
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e decisivi; censure generiche o mera reiterazione di argomentazioni già dedotte e rigettate in appello sono inammissibili
- Il principio di non inversione dell'onere della prova significa che la condanna deve fondarsi su una ricostruzione probatoria convincente; però il giudice può trarre inferenze quando le prove documentali e le circostanze esclusive rendono plausibile la responsabilità
- Quando la decisione di appello si richiama esplicitamente a quella di primo grado (doppia conforme), il Collegio di legittimità legge insieme entrambe le motivazioni: le deduzioni non affrontate in appello possono risultare inammissibili se già trattate e motivate nel primo grado
- La qualifica di pubblico ufficiale può derivare direttamente da norme specifiche (es. art. 199 R.D. 267/1942 per il commissario liquidatore); l'assenza di iscrizione ad albi professionali non è necessariamente decisiva per escludere tale qualifica
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), soprattutto se il ricorso evidenzia profili di colpa nella sua proposizione
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