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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17851/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 16/09/2025 con tre censure principali: (1) nullità per omessa notifica personale del decreto di fissazione dell'udienza in appello all'imputato detenuto (rilevando che la notifica era stata fatta al difensore ma non direttamente al detenuto); (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta inversione dell'onere della prova: la Corte avrebbe ritenuto che l'assegno circolare di euro 5.300 tratto sul conto della cooperativa fosse stato impiegato per finalità personali dell'imputato anziché nell'interesse della cooperativa; (3) omessa riqualificazione dei fatti in truffa e usurpazione di funzioni pubbliche (sostenendo che l'imputato non possedeva la qualifica di pubblico ufficiale perché non iscritto ad albi come commercialista o consulente del lavoro).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi: (1) la censura sulla notifica è stata ritenuta manifestamente infondata perché dagli atti risultava la notifica personale all'imputato presso la Casa di reclusione di Rebibbia in data 12/05/2025; (2) il motivo relativo all'art. 192 c.p.p. e all'allegata inversione dell'onere della prova è stato ritenuto generico e meramente reiterativo delle deduzioni già formulate in appello e motivatamente rigettate: la Corte territoriale aveva fornito ampia e coerente motivazione valorizzando elementi di prova che giustificano la condanna (unico autorizzato ad operare sul conto, assegno emesso a suo favore, mancanza di altra prova), senza inversione dell'onere della prova; (3) la censura sulla qualificazione soggettiva è inammissibile perché il giudice di appello ha fatto riferimento alla motivazione del primo grado che aveva già esaminato diffusamente la qualifica di pubblico ufficiale del commissario liquidatore; la normativa (art. 199 R.D. n. 267/1942) riconosce infatti tale qualifica. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))

    riferita nella censura sulla validità delle notifiche; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza perché dagli atti risultava la regolare notifica personale al detenuto

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato nella contestazione sulla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza; la Corte ha verificato gli atti e dichiarato il motivo infondato

  • art. 156 cod. proc. pen.

    norma sulle modalità di notifica ai detenuti; la Corte ha accertato che la notifica era stata eseguita secondo le modalità previste

  • art. 192 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente per lamentare presunta inversione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione e che la motivazione supporti la condanna conformemente al principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'

  • artt. 314 e 317-bis cod. pen.

    articoli sostanziali relativi ai reati contestati (peculato e abuso d'ufficio); la Corte d'appello ha confermato la condanna per peculato relativa all'assegno di 5.300 euro

  • art. 640 cod. pen.

    reato di truffa evocato dal ricorrente quale riclassificazione alternativa; la Corte ha ritenuto non fondata la richiesta di riqualificazione perché la qualificazione di pubblico ufficiale era già accertata

  • art. 199 R.D. n. 267 del 1942

    secondo la Corte e la sentenza di primo grado, il commissario liquidatore è espressamente riconosciuto come pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni

  • artt. 606, comma 3, e 609, comma 2 cod. proc. pen.

    richiamati in relazione all'inammissibilità per interruzione della catena devolutiva e per motivi manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti per il sindacato di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna per le spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • La notifica al detenuto deve risultare dagli atti: il mancato ricevimento da parte del difensore non equivale automaticamente a nullità se è documentata la notifica personale in carcere
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e decisivi; censure generiche o mera reiterazione di argomentazioni già dedotte e rigettate in appello sono inammissibili
  • Il principio di non inversione dell'onere della prova significa che la condanna deve fondarsi su una ricostruzione probatoria convincente; però il giudice può trarre inferenze quando le prove documentali e le circostanze esclusive rendono plausibile la responsabilità
  • Quando la decisione di appello si richiama esplicitamente a quella di primo grado (doppia conforme), il Collegio di legittimità legge insieme entrambe le motivazioni: le deduzioni non affrontate in appello possono risultare inammissibili se già trattate e motivate nel primo grado
  • La qualifica di pubblico ufficiale può derivare direttamente da norme specifiche (es. art. 199 R.D. 267/1942 per il commissario liquidatore); l'assenza di iscrizione ad albi professionali non è necessariamente decisiva per escludere tale qualifica
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), soprattutto se il ricorso evidenzia profili di colpa nella sua proposizione

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