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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34758/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza di rigetto dell'opposizione alla confisca disposta con ordinanza ex art. 676 c.p.p. dei beni formalmente intestati a loro ma ritenuti acquistati con proventi illeciti di Alberto Blanda. Hanno dedotto due motivi principali: 1) nullità del provvedimento ablativo originario per mancata partecipazione degli intestatari (violazione art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.); 2) illegittimità della confisca nei loro confronti in assenza di una loro condanna, con violazione degli artt. 240 e 322ter c.p. e del disposto dell'art. 587bis c.p.p., sostenendo che la confisca sarebbe una sanzione personale non imputabile a soggetti non condannati.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dopo il giudicato a carico del condannato (Blanda), la confisca obbligatoria può essere disposta con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p., che autorizza l'adozione de plano dell'ordinanza con successiva comunicazione e instaurazione del contraddittorio tramite opposizione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la confisca obbligatoria accede al giudicato a carico del soggetto che ha commesso il reato (Blanda) ed investe i beni sulla cui disponibilità lo stesso risultava per interposta persona; l'estinzione del reato per prescrizione a carico dei formali intestatari non impedisce la confisca fondata sul giudicato del reale autore. La Corte ha inoltre osservato che i ricorrenti non hanno provato di essere terzi estranei e non interposti e che l'ordinanza impugnata motiva l'esistenza di elementi che indicano la consapevolezza dei ricorrenti nell'essere intestatari fittizi.

Norme richiamate

  • art. 676 c.p.p.

    procedura per la confisca successiva al giudicato

    Consente al giudice dell'esecuzione di emettere ordinanza ablativa de plano dopo il giudicato del condannato e di instaurare il contraddittorio mediante opposizione; corretta applicazione nel caso di confisca obbligatoria derivante da patteggiamento.

  • art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.)

    confisca obbligatoria per i beni di provenienza illecita

    Stabilisce la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza; la misura può essere eseguita anche quando i beni risultino intestati a terzi ma nella disponibilità del condannato.

  • art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis c.p.)

    intestazione fittizia di beni

    Norma sostanziale che punisce l'intestazione fittizia; nel caso di specie la fattispecie collegata ha permesso di individuare la disponibilità dei beni da parte del condannato.

  • art. 444 c.p.p.

    definizione del procedimento mediante patteggiamento

    La sentenza di patteggiamento che si forma in giudicato produce gli effetti necessari anche ai fini della confisca obbligatoria prevista dalla normativa speciale.

  • art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.

    partecipazione al procedimento cautelare

    La Corte ha ritenuto che la disciplina speciale (art. 676 c.p.p.) legittima l'adozione dell'ordinanza de plano e il successivo contraddittorio, rendendo la censura sul mancato coinvolgimento iniziale non fondata.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato nella censura: la Corte ha chiarito che la confisca obbligatoria prevista per il condannato può ricadere su beni formalmente intestati a terzi se risultano nella disponibilità del condannato.

  • art. 322-ter c.p.

    violazione di norme su documenti fiscali (richiamata dalla difesa)

    Citata nella motivazione difensiva ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'illegittimità della confisca a carico dei formali intestatari.

  • art. 587-bis c.p.p.

    confisca diretta e casi particolari

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la confisca non poteva colpire soggetti non condannati; la Corte ha spiegato che qui si tratta di confisca obbligatoria a carico del condannato, anche se i beni risultano intestati a terzi interposti.

  • art. 667, comma 4 c.p.p.

    modalità di comunicazione degli atti dell'esecuzione

    L'art. 676 rinvia alle procedure di cui all'art. 667, comma 4, per l'adozione dell'ordinanza de plano e la successiva comunicazione alle parti.

  • art. 666 c.p.p.

    procedura per l'opposizione a provvedimenti esecutivi

    L'opposizione all'ordinanza ex art. 676 si svolge secondo le regole previste dall'art. 666, instaurando il contraddittorio davanti al giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una confisca è 'obbligatoria' a seguito di sentenza irrevocabile a carico del reale autore, il giudice può emettere l'ordinanza ablativa de plano ai sensi dell'art. 676 c.p.p. con successiva opposizione; la mancata partecipazione iniziale degli intestatari non rende automaticamente nulla la confisca.
  • I beni formalmente intestati a terzi possono essere confiscati se risulta che il condannato ne aveva la disponibilità per interposta persona; gli intestatari formali hanno l'onere di provare di essere terzi estranei e la legittima provenienza dei beni.
  • L'estinzione del reato per prescrizione a carico dei formali intestatari non impedisce la confisca fondata sul giudicato a carico del reale autore: la confisca non è in tal caso una sanzione personale a carico dei terzi, ma l'ablazione dei beni della disponibilità materiale del condannato.
  • Per difendersi efficacemente dall'opposizione alla confisca, il terzo formalmente intestatario deve esibire prove documentali chiare e probanti (es. atti di acquisto pagati con fondi propri, mutui, fonti lecite dimostrabili) che dimostrino la reale titolarità e l'assenza di interposizione.
  • La giurisdizione civile o penale successiva nei confronti dei formali intestatari (anche con sentenze di prescrizione) non basta automaticamente a escludere la misura ablativa disposta in conseguenza del giudicato sul reale autore; occorre valutare il complesso probatorio sulla disponibilità effettiva dei beni.

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