Cassazione Penale, Sentenza n. 34758/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza di rigetto dell'opposizione alla confisca disposta con ordinanza ex art. 676 c.p.p. dei beni formalmente intestati a loro ma ritenuti acquistati con proventi illeciti di Alberto Blanda. Hanno dedotto due motivi principali: 1) nullità del provvedimento ablativo originario per mancata partecipazione degli intestatari (violazione art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.); 2) illegittimità della confisca nei loro confronti in assenza di una loro condanna, con violazione degli artt. 240 e 322ter c.p. e del disposto dell'art. 587bis c.p.p., sostenendo che la confisca sarebbe una sanzione personale non imputabile a soggetti non condannati.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dopo il giudicato a carico del condannato (Blanda), la confisca obbligatoria può essere disposta con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p., che autorizza l'adozione de plano dell'ordinanza con successiva comunicazione e instaurazione del contraddittorio tramite opposizione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la confisca obbligatoria accede al giudicato a carico del soggetto che ha commesso il reato (Blanda) ed investe i beni sulla cui disponibilità lo stesso risultava per interposta persona; l'estinzione del reato per prescrizione a carico dei formali intestatari non impedisce la confisca fondata sul giudicato del reale autore. La Corte ha inoltre osservato che i ricorrenti non hanno provato di essere terzi estranei e non interposti e che l'ordinanza impugnata motiva l'esistenza di elementi che indicano la consapevolezza dei ricorrenti nell'essere intestatari fittizi.
Norme richiamate
art. 676 c.p.p.
procedura per la confisca successiva al giudicato
Consente al giudice dell'esecuzione di emettere ordinanza ablativa de plano dopo il giudicato del condannato e di instaurare il contraddittorio mediante opposizione; corretta applicazione nel caso di confisca obbligatoria derivante da patteggiamento.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.)
confisca obbligatoria per i beni di provenienza illecita
Stabilisce la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza; la misura può essere eseguita anche quando i beni risultino intestati a terzi ma nella disponibilità del condannato.
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis c.p.)
intestazione fittizia di beni
Norma sostanziale che punisce l'intestazione fittizia; nel caso di specie la fattispecie collegata ha permesso di individuare la disponibilità dei beni da parte del condannato.
art. 444 c.p.p.
definizione del procedimento mediante patteggiamento
La sentenza di patteggiamento che si forma in giudicato produce gli effetti necessari anche ai fini della confisca obbligatoria prevista dalla normativa speciale.
art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.
partecipazione al procedimento cautelare
La Corte ha ritenuto che la disciplina speciale (art. 676 c.p.p.) legittima l'adozione dell'ordinanza de plano e il successivo contraddittorio, rendendo la censura sul mancato coinvolgimento iniziale non fondata.
art. 240 c.p.
Richiamato nella censura: la Corte ha chiarito che la confisca obbligatoria prevista per il condannato può ricadere su beni formalmente intestati a terzi se risultano nella disponibilità del condannato.
art. 322-ter c.p.
violazione di norme su documenti fiscali (richiamata dalla difesa)
Citata nella motivazione difensiva ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'illegittimità della confisca a carico dei formali intestatari.
art. 587-bis c.p.p.
confisca diretta e casi particolari
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la confisca non poteva colpire soggetti non condannati; la Corte ha spiegato che qui si tratta di confisca obbligatoria a carico del condannato, anche se i beni risultano intestati a terzi interposti.
art. 667, comma 4 c.p.p.
modalità di comunicazione degli atti dell'esecuzione
L'art. 676 rinvia alle procedure di cui all'art. 667, comma 4, per l'adozione dell'ordinanza de plano e la successiva comunicazione alle parti.
art. 666 c.p.p.
procedura per l'opposizione a provvedimenti esecutivi
L'opposizione all'ordinanza ex art. 676 si svolge secondo le regole previste dall'art. 666, instaurando il contraddittorio davanti al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando una confisca è 'obbligatoria' a seguito di sentenza irrevocabile a carico del reale autore, il giudice può emettere l'ordinanza ablativa de plano ai sensi dell'art. 676 c.p.p. con successiva opposizione; la mancata partecipazione iniziale degli intestatari non rende automaticamente nulla la confisca.
- I beni formalmente intestati a terzi possono essere confiscati se risulta che il condannato ne aveva la disponibilità per interposta persona; gli intestatari formali hanno l'onere di provare di essere terzi estranei e la legittima provenienza dei beni.
- L'estinzione del reato per prescrizione a carico dei formali intestatari non impedisce la confisca fondata sul giudicato a carico del reale autore: la confisca non è in tal caso una sanzione personale a carico dei terzi, ma l'ablazione dei beni della disponibilità materiale del condannato.
- Per difendersi efficacemente dall'opposizione alla confisca, il terzo formalmente intestatario deve esibire prove documentali chiare e probanti (es. atti di acquisto pagati con fondi propri, mutui, fonti lecite dimostrabili) che dimostrino la reale titolarità e l'assenza di interposizione.
- La giurisdizione civile o penale successiva nei confronti dei formali intestatari (anche con sentenze di prescrizione) non basta automaticamente a escludere la misura ablativa disposta in conseguenza del giudicato sul reale autore; occorre valutare il complesso probatorio sulla disponibilità effettiva dei beni.
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