Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27761/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: (i) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per presunta illegittima identificazione dell'autore (contestando la valutazione probatoria sulla fotocopia del documento e la attendibilità delle dichiarazioni testimoniali) e la mancata derubricazione del reato da riciclaggio a ricettazione; (ii) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla pena, censurando il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. e l'erronea individuazione del reato più grave ai fini del cumulo/continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Sul primo profilo (identità e qualificazione del fatto) il ricorso è stato in gran parte dichiarato inammissibile o infondato: la Suprema Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione fattuale delle prove, confermando la coerenza e sufficienza della motivazione dei giudici di merito. Sul secondo profilo (trattamento sanzionatorio per la continuazione) la Corte ha accolto la censura: i giudici di appello avevano utilizzato per la comparazione una pena che già includeva aumenti per recidiva e continuazione; invece occorre prendere a riferimento la pena base senza quei maggioratori. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato continuato e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione ai vizi di motivazione e di diritto; esclude la possibilità di rinnovare in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti e delle prove che compete al giudice di merito. La Corte applica questo principio per respingere le doglianze sulla identificazione dell'imputato.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Richiamato dalla difesa come possibile derubricazione; la Corte territoriale ha invece ritenuto che la condotta (esibizione di falso documento, false denunce e operazioni per ostacolare l'identificazione del veicolo) dimostri consapevolezza della provenienza illecita e quindi non sia rilevante ai fini di una semplice ricettazione, giustificando qualificazioni diverse o più gravi.

  • art. 114 cod. pen.

    Richiesta difensiva di riconoscimento dell'attenuante. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico: per ottenere l'attenuante era necessario confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito che evidenziavano il ruolo significativo dell'imputato nel progetto delittuoso.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8; D.L. n. 198/2022, art. 8

    Norme procedurali richiamate per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale/straordinaria, con le formalità previste.

  • istituto della continuazione (normativa del codice penale)

    Principio applicato dalla Corte: nella determinazione del reato più grave utile per il calcolo degli aumenti per continuazione occorre fare riferimento alla pena base della precedente condanna, escludendo gli aumenti già applicati per recidiva o per precedente continuazione interna.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina in fatto le prove: le censure basate su una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili, salvo far emergere vizi di motivazione formali o logici.
  • Per azzardare una derubricazione (es. da riciclaggio/altro a ricettazione) è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito che hanno spiegato perché la condotta non rientra nell'art. 648 c.p.; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • La richiesta di attenuanti deve affrontare e confutare i passaggi motivazionali che hanno portato al rigetto nei gradi precedenti; se il giudice di merito ha motivato il rilievo centrale della condotta, il ricorso allorchè non si confronta con tale motivazione risulta aspecifico.
  • In caso di continuazione tra reati, per individuare il 'reato più grave' ai fini del calcolo degli aumenti occorre fare riferimento alle pene base delle sentenze precedenti, evitando di considerare le pene già incrementate da recidiva o da precedenti regimi di continuazione.
  • Annullamenti parziali sono possibili: la Cassazione può confermare l'accertamento di responsabilità e, allo stesso tempo, disporre l'annullamento limitato al profilo sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su quel solo punto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.