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Sentenza

Sentenza n. 2477/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro n. 383/2025, relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro n. 383/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 3.805,23, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio ha dichiarato l'intervenuto pagamento di quanto dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Ministero aveva integralmente eseguito il giudicato mediante il pagamento di quanto dovuto, sebbene successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza. Poiché l'Amministrazione, ritualmente costituita, non ha contestato la dichiarazione di pagamento, il giudice ha ritenuto provato l'adempimento sopravvenuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale: in assenza dell'adempimento intervenuto nel corso del giudizio, il ricorso sarebbe stato fondato. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • L'adempimento integrale del giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, purché l'esecuzione sopravvenuta sia idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, se risulta che, senza l'adempimento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato fondato.
  • La mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione ritualmente costituita, della dichiarazione del ricorrente relativa all'intervenuto pagamento consente al giudice di ritenere integralmente eseguito il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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