Cassazione Civile, Ordinanza n. 16636/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due contratti con cui una persona aveva costituito presso una banca due depositi vincolati a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti da due locazioni di immobili commerciali. Dopo l'estinzione del rapporto locatizio e mancata escussione della garanzia da parte del locatore-beneficiario, il giudice di primo grado ha ritenuto dovuta la restituzione delle somme garantite e ha respinto l'opposizione della banca al decreto ingiuntivo. In appello la banca ha ottenuto solo la riforma del capo sulle spese nei confronti del terzo chiamato, mentre le spese tra le parti principali sono state compensate integralmente dalla Corte territoriale per le oscillazioni giurisprudenziali sull'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla garanzia autonoma. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la compensazione avrebbe gravato in modo eccessivo la parte totalmente vittoriosa fino a vanificare il beneficio ottenuto; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando carenza di motivazione sulla compensazione e contestando che vi fossero reali oscillazioni giurisprudenziali sulla non applicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su un principio non pertinente alla ratio della decisione impugnata: la Corte d'appello non aveva compensato le spese sulla base del criterio della soccombenza complessiva, ma per la presenza di gravi ragioni individuate nelle oscillazioni giurisprudenziali. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione può essere disposta per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate e che, nella specie, la motivazione della Corte territoriale era sorretta da un effettivo quadro di non univocità giurisprudenziale sull'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla garanzia autonoma. La Cassazione ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Regola la soccombenza nel regime delle spese; la censura del ricorrente è stata ritenuta non pertinente alla decisione concreta perché la compensazione non era stata fondata su tale criterio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate; tali ragioni non devono essere illogiche o erronee.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa lesione della tutela giurisdizionale, ma non accolto dalla Corte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre carenza di motivazione sulla compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 1957 c.c.
La Corte ha ricostruito l'evoluzione giurisprudenziale sull'applicabilità della norma al contratto autonomo di garanzia, valorizzando l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali come ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
art. 645 c.p.c.
Indicato come base del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale è intervenuto il terzo chiamato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014
Citato per segnalare una successiva modifica dell'art. 92 c.p.c., non applicabile ratione temporis.
art. 45 l. n. 69/2009
Richiamato come fonte della versione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile alla controversia.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; il sindacato di legittimità può investire la coerenza logica e giuridica di tali ragioni.
- Quando la decisione di merito fonda la compensazione delle spese su un effettivo contrasto o su oscillazioni giurisprudenziali su una questione rilevante della lite, la motivazione è idonea a sorreggere la compensazione.
- L'argomento secondo cui le spese avrebbero inciso eccessivamente sul valore del bene conseguito non è di per sé sufficiente a censurare la compensazione se il giudice di merito non l'ha fondata sul criterio della soccombenza, ma su autonome ragioni ex art. 92 c.p.c.
- Nel contratto autonomo di garanzia, la questione dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c. è stata oggetto di un percorso giurisprudenziale non univoco; tale incertezza può costituire ragione apprezzabile ai fini della regolazione delle spese.
- La clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni non esaurisce, da sola, ogni problema di qualificazione del rapporto di garanzia e non elimina automaticamente ogni incertezza interpretativa sulla disciplina applicabile.
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