Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34107/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 12 maggio 2022 e lo aveva condannato alle spese del grado. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al regime transitorio introdotto dal d.lgs. 150/2022 per i reati divenuti procedibili a querela, contestando la tempestività delle querele e lamentando l’omessa verifica delle date di conoscenza dei fatti e di presentazione delle querele. Ha inoltre sostenuto che, dopo l’interruzione del rapporto di lavoro con l’azienda nell’ottobre 2017 e il ritiro delle credenziali di accesso, non avrebbe più potuto compiere le condotte contestate, richiamando deposizioni testimoniali. Con il secondo motivo ha censurato l’accertamento degli artifici e raggiri richiesti per la truffa, sostenendo che non poteva averli realizzati nei contratti conclusi dopo il novembre 2017. Con il terzo motivo ha contestato la continuità normativa tra il reato previsto dall’art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 e quello previsto dall’art. 493-ter c.p. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che non fossero stati considerati il risarcimento o le condotte riparatorie, la collaborazione processuale e le condizioni personali, familiari e lavorative.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via generale, che la deduzione cumulativa e promiscua dei vizi di legge e di motivazione rende i motivi aspecifici e non consente alla Cassazione di rielaborare l’impugnazione; ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione probatoria e i requisiti necessari per denunciare il travisamento della prova. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e privo di un confronto critico con la motivazione di merito: le sentenze avevano accertato, con argomentazione ritenuta logica e conforme alle risultanze, la prosecuzione delle condotte dopo la cessazione del rapporto di lavoro e il ritiro delle credenziali, anche mediante la collaborazione di un terzo e il rinnovo automatico dei contratti. La ricostruzione era corroborata, per una parte significativa delle operazioni, dall’uso di carte di credito intestate all’imputato o a suoi prossimi congiunti, dalle dichiarazioni ammissive e da una registrazione. Anche la tempestività delle querele era stata motivata sulla base dell’accertamento del momento in cui la persona offesa aveva acquisito conoscenza precisa, certa e diretta del fatto; il ricorso proponeva invece una lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità. Le stesse ragioni hanno assorbito il secondo motivo, comunque formulato in modo generico. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l’abrogazione dell’art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 e la contestuale introduzione dell’art. 493-ter c.p. integrano continuità normativa, senza abolitio criminis. Il quarto motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non manifestamente illogica, fondata sulla mancanza di elementi positivi e sulla pericolosità sociale desunta dai precedenti penali, senza necessità di esaminare singolarmente ogni elemento prospettato. L’imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.

    La formulazione cumulativa e indistinta delle censure, senza individuare in modo specifico i vizi denunciati, rende i motivi aspecifici.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.

    L’aspecificità dei motivi formulati in modo cumulativo e promiscuo determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione verifica la presenza di ragioni apprezzabili, l’assenza di manifesta illogicità e la coerenza argomentativa; non consente una nuova valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 493-ter c.p.

    l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., ha integrato un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna abolitio criminis

    L’introduzione dell’art. 493-ter c.p. in sostituzione della fattispecie dell’art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 realizza continuità normativa e non determina l’abolizione del reato.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007

    l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., ha integrato un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna abolitio criminis

    L’abrogazione della disposizione non comporta abolitio criminis quando la fattispecie viene contestualmente trasposta nell’art. 493-ter c.p., in continuità normativa.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dall’assenza di elementi positivi, secondo il criterio applicato dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 640 c.p.

    della medesima argomentazione spesa nel primo motivo.

    La disposizione è indicata nel ricorso con riferimento alla contestazione di artifici o raggiri, ma la Corte non svolge una distinta interpretazione della fattispecie, ritenendo assorbite le censure.

  • d.lgs. 150/2022

    Anche la valutazione di tempestività delle querele è stata ancorata, nel doppio grado del giudizio di merito, con motivazione congruente e priva di aporie logiche, ad un accertamento in fatto in ordine al momento in cui si è avuta conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa

    La Corte non enuncia una regola autonoma sul regime transitorio: reputa insindacabile la valutazione di tempestività delle querele, basata sull’accertamento di merito del momento in cui la persona offesa ha acquisito conoscenza completa del fatto.

Massime di principio

  • La deduzione cumulativa, promiscua e perplessa di violazioni di legge e vizi della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, poiché non compete alla Corte di cassazione rielaborare l’impugnazione per individuare le censure autonomamente scrutinabili.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non permette di sostituire la valutazione della Corte di cassazione a quella del giudice di merito sulle prove; la decisione è insindacabile quando espone ragioni giuridicamente apprezzabili, coerenti e non manifestamente illogiche.
  • La denuncia di travisamento della prova richiede l’identificazione dell’atto, del dato fattuale o probatorio che ne emerge, la dimostrazione della sua verità e della sua effettiva esistenza, nonché l’indicazione della decisiva incompatibilità con la ricostruzione della sentenza; la mera omissione o asserita non corretta lettura di un atto non decisivo non basta.
  • La successione tra l’art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 e l’art. 493-ter c.p. costituisce continuità normativa e non determina abolitio criminis.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dall’indicazione degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza un esame individuale di ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato; nel caso deciso, la mancanza di ragioni positive e la pericolosità desunta dai precedenti penali sono state ritenute motivazione sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaFalsità in scrittura privataPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati in materia di lavoro
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.