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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04120/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna di primo grado a otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso il 20 agosto 2017. Con il primo motivo ha dedotto la mancata motivazione in ordine all'eccepita prescrizione del reato; con il secondo ha lamentato l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla prescrizione, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla sospensione del termine prescrizionale per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che esse erano state in realtà riconosciute e applicate nella massima estensione.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata come disciplina applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019, con sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un massimo di un anno e sei mesi.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che comporta la sospensione del corso della prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omessa motivazione sulla prescrizione quando, per effetto della disciplina applicabile e della cronologia del fatto e delle decisioni di merito, il termine massimo non risulta decorso alla data della sentenza impugnata.
  • È manifestamente infondato il motivo che censuri il diniego delle attenuanti generiche quando il giudice di merito le abbia invece riconosciute e applicate in concreto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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