Cassazione Penale, Sentenza n. 17864/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione: tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) e detenzione/porto illegale di arma da fuoco (artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895) per fatti del 17/03/2019 a San Nicandro Garganico. Ricorso in Cassazione con quattro motivi: 1) mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per il diniego di escutere la parte offesa in rinnovazione dibattimentale; 2) travisamento della prova relativamente alla direzione verso l'auto intestata alla moglie dell'imputato e al fatto che l'imputato non fosse sposato; 3) vizio di motivazione sul significato del gesto della parte offesa (alzarsi i pantaloni) rispetto alla tesi difensiva che fosse gesto di chi sta per prendere un'arma; 4) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna di merito (pena di 8 anni di reclusione). Motivazione: i primi due motivi erano riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, il quale aveva fondato la ricostruzione su riprese video (in particolare del sistema di videosorveglianza della farmacia "D'Addetta"), verbalizzazioni dei testi (tra cui il teste Manduzio che ha indicato il conducente della Fiat Grande Punto come sparatore), annotazioni di polizia giudiziaria (movimento dell'auto e inversione di marcia) e riscontri materiali (bossolo compatibile rinvenuto nell'auto, pistola con alterazione del marchio, cartucce e chiodi rinvenuti in abitazione). Il diniego della rinnovazione dell'istruttoria è stato considerato legittimo perché il dibattimento era completo. Il motivo sulla legittima difesa putativa è stato ritenuto infondato: anche assumendo che la vittima avesse compiuto un gesto preparatorio, mancava un concreto e ragionevole pericolo ex ante, dovendosi valutare la situazione come creata dall'imputato che aveva pedinato la vittima; chi innesca o accetta il confronto non può invocare la scriminante. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato motivato alla luce della gravità del fatto (esplosione di più colpi in luogo affollato) e pertanto non sindacabile in Cassazione. Disposti anche condanna alle spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 56 e 575 cod. pen.
Applicate per qualificare lo sparo multiplo ad altezza uomo a distanza ravvicinata; la Corte ha ritenuto provata la volontà e la condotta idonea a costituire tentato omicidio, non essendosi realizzato l'evento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente
artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
detenzione e porto illegale di arma comune da sparo
Ritenuta integrata in relazione al fatto che l'imputato aveva portato e detenuto in luogo pubblico la pistola al fine di commettere il reato di cui al capo a
art. 603, comma 1 cod. proc. pen.
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la rinnovazione è subordinata alla verifica da parte del giudice di incompletezza dell'indagine dibattimentale; il rifiuto del giudice di appello è legittimo se motivato e non sindacabile in Cassazione
art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti generiche
La Corte ha ritenuto che le attenuanti generiche possono essere negate quando la gravità del fatto e gli elementi probatori lo giustificano; il diniego è insindacabile se motivato e non manifestamente illogico
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al pagamento delle spese e ammenda alla Cassa delle ammende
Fornisce base per l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali e ad un'ammenda equamente determinata; la Corte ha applicato tale disposizione fissando l'ammenda in euro 3.000,00
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è una valutazione discrezionale del giudice di merito: se il dibattimento è ritenuto già completo e la dinamica chiarita da mezzi di prova (es. filmati, testimoni, riscontri materiali), il diniego è legittimo e difficilmente annullabile in Cassazione
- La prova video e i riscontri materiali (bossoli, arma, reperti in auto e in abitazione) possono costituire un compendio probatorio robusto che sorregge la ricostruzione dei giudici di merito e rende inefficaci censure generiche sul travisamento della prova
- La legittima difesa putativa richiede un apprezzamento ex ante della situazione: non è riconoscibile se il pericolo non era ragionevole o attuale, e non può essere invocata da chi ha creato o accettato volontariamente il confronto (es. pedinamento o spedizione punitiva)
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se adeguatamente motivato sulla base della gravità della condotta; il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi favorevoli purché indichi quelli ritenuti decisivi
- Le decisioni di merito su valutazioni di fatto, sulla completezza dell'istruttoria e sulla valutazione della prova sono sindacabili in Cassazione solo se sono contraddittorie, illogiche o carenti di motivazione; mere riproposizioni di censure già valutate sono inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →