Cassazione Civile, Ordinanza n. 22788/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla divisione di una comunione su un immobile sito in Napoli. Una quota del 50% dell'immobile era stata acquisita dalla contribuente in forza di aggiudicazione nell'ambito di una procedura espropriativa; il valore del restante 50% veniva determinato dall'Ufficio in euro 106.232,00 e ritenuto tassabile come eccedenza rispetto alla quota spettante. Il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado, ma rigettato in appello. In cassazione la contribuente proponeva due motivi, censurando sostanzialmente la qualificazione fiscale operata dal giudice di merito e l'affermazione della sussistenza di un'eccedenza senza un adeguato accertamento motivazionale sul punto decisivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il Collegio ha ritenuto decisivo che il giudice tributario non avesse svolto un concreto accertamento sulla sussistenza di un'attribuzione eccedente rispetto alla quota spettante alla contribuente, limitandosi ad affermarne l'esistenza senza adeguata motivazione.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. n. 131 del 1986
"la vendita è utilizzabile ... soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso"
In materia di imposta di registro, la tassazione come vendita opera solo sulla parte di valore eccedente attribuita al condividente rispetto alla quota di spettanza; in assenza di eccedenza si applica l'aliquota degli atti di divisione.
La disciplina dell'imposta di registro viene applicata distinguendo tra atti di divisione e trasferimenti eccedenti la quota, con tassazione differenziata.
Massime di principio
- Nello scioglimento della comunione con assegnazione di beni in natura a un condividente e corresponsione di conguagli in denaro agli altri, la tassazione segue la natura divisoria dell'atto e non quella traslativa, salvo che sia accertata un'effettiva eccedenza di valore attribuita a uno dei condividenti.
- L'applicazione dell'aliquota propria della vendita richiede un accertamento puntuale, motivato e specifico della parte di valore effettivamente eccedente rispetto alla quota spettante; non è sufficiente una mera affermazione apodittica della sussistenza dell'eccedenza.
- In sede di legittimità, la sentenza di merito è cassabile quando la qualificazione fiscale dell'atto dipende da un presupposto fattuale decisivo non adeguatamente verificato e motivato dal giudice tributario.
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