Cassazione Civile, Ordinanza n. 03397/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dai lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Bologna-Firenze, durante i quali sarebbe stato prosciugato l’approvvigionamento idrico di un complesso immobiliare utilizzato per attività turistico-ricettiva. La proprietà danneggiata convenne in giudizio il consorzio esecutore e la società concessionaria dell’opera, chiedendo il risarcimento ex artt. 2043 e 2058 c.c. e, in subordine, l’indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865. Il tribunale rigettò la domanda risarcitoria ma riconobbe l’indennizzo per fatto lecito ex art. 46, ponendolo a carico della concessionaria e, nei rapporti interni, facendo operare le clausole di manleva verso il general contractor e il consorzio. In appello, la corte territoriale riformò in parte la decisione, ritenendo che la clausola di manleva della convenzione coprisse solo danni contrattuali ed extracontrattuali e non anche l’indennizzo da fatto lecito, che restava a carico della concessionaria; dichiarò inoltre inammissibili, per difetto di specificità, varie censure della concessionaria su legittimazione passiva, onere della prova, danno e nesso causale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione della clausola di manleva della convenzione TAV-FIAT, che secondo la ricorrente doveva coprire anche l’indennizzo ex art. 46; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 46 L. 2359/1865 per asserita omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva e sull’erronea applicazione della norma indennitaria; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte di merito dichiarato inammissibili o non esaminate le censure probatorie e per avere ritenuto provato il nesso causale e il danno sulla base della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di cassazione ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili, rilevando che la corte d’appello aveva interpretato in modo non illogico e complessivo le clausole contrattuali, aveva espressamente deciso sulla legittimazione passiva e, quanto alle doglianze probatorie, la ricorrente mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito senza rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito nella parte in cui ha escluso che la clausola di manleva contrattuale si estendesse all’indennizzo da fatto lecito ex art. 46 L. 2359/1865, ha ritenuto correttamente affrontata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e ha escluso che le censure relative a prova, nesso causale e danno fossero ammissibili in cassazione, perché formulate in modo generico e sostanzialmente dirette a una rivalutazione del merito. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore delle parti resistenti costituite.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito, ma la causa concreta è stata poi ricondotta al diverso istituto dell’indennizzo da fatto lecito
art. 2058 c.c.
richiamato quale norma invocata per il risarcimento in forma specifica o equivalente, senza esito favorevole per l’attrice
art. 46 L. 2359/1865
"È dovuta un’indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengono gravati di servitù, o vengono a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto"
la Corte la considera norma che prevede un indennizzo per attività lecita della pubblica amministrazione/concessionario, con obbligo legale verso il terzo danneggiato in capo al soggetto legittimato passivo, non automaticamente trasferibile verso l’esterno mediante pattuizioni interne
artt. 1362 e 1363 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere un’interpretazione diversa della clausola di manleva; la Corte ribadisce che l’interpretazione contrattuale è giudizio di fatto censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici e che le clausole vanno lette le une per mezzo delle altre
art. 112 c.p.c.
invocato per asserita omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la corte d’appello ha comunque deciso sulla legittimazione passiva e sulle questioni poste
art. 115 c.p.c.
richiamato impropriamente per contestare la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali, non quando si contesta la valutazione delle prove
art. 2697 c.c.
la doglianza è ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell’onere della prova, mira in realtà a una nuova valutazione del compendio istruttorio
art. 342 c.p.c.
la Corte valorizza la declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di specificità e richiama il principio per cui l’appello deve individuare chiaramente i punti contestati e confutare le ragioni della sentenza impugnata
art. 366 n. 6 c.p.c.
richiamato per affermare che il ricorrente deve riportare nel ricorso gli atti e i motivi rilevanti, specie quando contesta la declaratoria di inammissibilità dell’appello
Massime di principio
- In tema di interpretazione contrattuale, il giudice di merito deve ricostruire la comune intenzione delle parti considerando le clausole nel loro complesso; in cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo, occorrendo indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione se ne sia discostata.
- Una clausola di manleva riferita espressamente ai soli danni contrattuali ed extracontrattuali non può essere automaticamente estesa, in assenza di un’espressa previsione, a un diverso istituto quale l’indennizzo da fatto lecito previsto per legge.
- L’obbligazione legale di indennizzo verso il terzo danneggiato grava sul soggetto individuato dalla norma sostanziale; eventuali pattuizioni interne possono regolare la ripartizione del rischio o del costo tra i coobbligati economici, ma non alterano di per sé la legittimazione passiva verso il terzo.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando il giudice d’appello abbia comunque preso posizione sulla questione, anche in forma sintetica, rendendo comprensibile la ratio decidendi adottata.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; se la censura mira invece a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, la doglianza è fuori dal paradigma della norma e non è proponibile come violazione di legge.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito probatorio, ma solo per denunciare l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o il travisamento di prove legali.
- Quando l’appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale autonoma ratio e riprodurre in modo autosufficiente il contenuto delle censure ritenute generiche, altrimenti è inammissibile.
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