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Ordinanza

Ordinanza n. 1695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa agricola ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 459/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Dal testo non emergono né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di ricorso di primo grado o di appello. Il Consiglio di Stato rileva soltanto che le questioni esaminate nella sentenza impugnata e quelle dedotte nell’atto di appello meritano un’adeguata delibazione nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non viene disposta una definitiva valutazione favorevole o sfavorevole sui motivi di appello, né risulta pronunciata una sospensione autonoma dell’efficacia della sentenza oltre alla fissazione prioritaria del merito. L’udienza pubblica è fissata per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione generale in materia di appello e tutela cautelare nel giudizio di secondo grado; il testo non esplicita una specifica applicazione ulteriore.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione prioritaria del merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni controverse appaiono meritevoli di adeguata delibazione nella fase di merito e le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una decisione ravvicinata sulla causa, il giudice d’appello può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito non anticipa la decisione sui motivi di appello e non implica, da solo, una valutazione definitiva sulla fondatezza della pretesa sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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