Cassazione Penale, Sentenza n. 05922/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla determinazione dell'aumento di pena in continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Il ricorrente contestava la congruità dell'aumento complessivo applicato ai reati satellite (capo 1: tentata rapina e capo 4: porto abusivo di arma clandestina), sostenendo che l'aumento paritario non fosse giustificato in relazione al reato di porto abusivo di arma (affermando inoltre, erroneamente, che la pena minima prevista dall'art. 23 legge 110/75 fosse di un anno) e che la condotta concreta non fosse particolarmente grave poiché l'arma era stata impugnata dal correo e non dallo stesso ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito, seppur succintamente, adeguata motivazione circa la congruità dell'aumento minimo della sanzione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., tenuto conto della gravità dei fatti e della personalità del colpevole. La Corte ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 23 della legge 110/75 prevede una pena minima di due anni di reclusione e non di un anno. È stato richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e garantire la proporzione tra le pene; la motivazione richiesta è commisurata all'entità dell'aumento. Conseguentemente, il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena in caso di reato continuato; il giudice deve calcolare e motivare l'aumento distintamente per ciascun reato satellite, garantendo proporzione e rispetto dei limiti previsti dalla norma.
art. 23 legge 110/75
Prevede la disciplina sanzionatoria per il porto e detenzione di armi clandestine; la Corte ha specificato che la pena minima prevista è di due anni di reclusione (correzione dell'errata indicazione del ricorrente).
Sez. U, n. 7930/1995 (giurisprudenza richiamata)
Conferma il principio che, nella determinazione della pena per reato continuato, il giudice deve motivare distintamente gli aumenti applicati ai reati satellite e rispettare il rapporto di proporzione tra le pene.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Ribadisce i criteri di motivazione e proporzionalità nell'applicazione degli aumenti per continuazione; il grado di dettaglio motivazionale richiesto è correlato all'entità degli aumenti.
Massime di principio
- Per contestare l'aumento di pena in continuazione è necessario dimostrare un errore concreto nel calcolo o una carenza motivazionale: mere asserzioni di incongruità non sono sufficienti.
- La Corte può esprimere una motivazione anche in termini succinti purché essa consenta di verificare la proporzione tra le pene e il rispetto dei limiti dell'art. 81 cod. pen.; non è richiesta una motivazione eccessivamente dettagliata se l'aumento è minimo.
- Prima di proporre ricorso è essenziale verificare correttamente le previsioni di legge (es. pena minima prevista dalla norma): errori di fatto o di diritto sul testo normativo indeboliscono il ricorso e possono determinarne l'inammissibilità.
- Il fatto che l'arma sia stata materialmente impugnata da un correo può rilevare ai fini della valutazione della responsabilità e della gravità, ma non determina automaticamente l'illegittimità di un aumento di pena in continuazione se dalla valutazione complessiva emerge la congruità della sanzione.
- Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato il giudice di legittimità può dichiararlo inammissibile e irrogare condanne per spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende); quindi va valutato il rischio di soccombenza in sede di cassazione.
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