Sentenza n. 356/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento della cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 87 000, notificata in data 22 novembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento relativa a un prelievo supplementare per una campagna lattiera risalente agli anni 1997/1998
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore e agente riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio originariamente promosso dinanzi al Tribunale civile di Salerno, dopo che quest’ultimo aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Ha impugnato la cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle Entrate e della Riscossione in forza di un ruolo formato da AGEA, per l’importo complessivo di € 15.837,66, contestando l’inesistenza del credito — poiché nell’annata di riferimento l’allevamento bufalino non sarebbe esistito — e, comunque, la prescrizione della pretesa ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento CE n. 2988/1995, dell’art. 2948 c.c., dell’art. 28 della l. n. 689/1981 e, in via subordinata, dell’art. 2946 c.c. AGEA e l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione sulle questioni relative al merito della pretesa. Nel corso del giudizio AGEA ha comunicato di stare procedendo al discarico della cartella e alla cancellazione della posizione debitoria dal Registro Nazionale dei Debiti, in ragione dell’irrecuperabilità del credito. La ricorrente, all’udienza, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo sopravvenuto il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione. Il discarico della cartella e la cancellazione della posizione debitoria, unitamente alla dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza, hanno reso inutilmente esperibile una pronuncia di annullamento. La decisione è stata adottata in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. La natura processuale della pronuncia ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite. Il TAR ha inoltre ammesso la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ha liquidato al difensore € 300,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando il ricorso è manifestamente improcedibile.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
«valori medi delle tariffe professionali vigenti»
Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti previsti.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
«ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»
Impone di determinare il compenso considerando le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, la difficoltà e il valore della controversia e gli altri parametri indicati.
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione dell’atto lesivo o della posizione debitoria contestata, quando rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta, determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione e comporta l’improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, se coerente con una sopravvenienza oggettiva che abbia eliminato l’utilità pratica della pronuncia, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso è manifestamente improcedibile, il giudice amministrativo può definirlo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
- La natura processuale della pronuncia di improcedibilità può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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