Corte di giustizia, Sentenza C-326/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2024. — C.W. S.A. e a. contro Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Giudice della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una risoluzione della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione – Rinvio pregiudiziale proveniente da una formazione giudicante che non ha la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità. — Causa C-326/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto il rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy polacco per irricevibilità. Ha ritenuto che il giudice unico remittente, nominato con le stesse modalità già censurate in precedenti pronunce relative alla KRS, non offrisse le garanzie di indipendenza e imparzialità richieste dall’articolo 267 TFUE, letto in combinato con l’articolo 19 TUE e l’articolo 47 della Carta. Di conseguenza, il quesito sul test di indipendenza e sulla ricusazione non è stato esaminato nel merito.
Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile perché proveniente da un giudice del Sąd Najwyższy polacco che non può essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in ragione dei vizi della sua nomina
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, osti a che si tenga conto di una domanda di parte volta a contestare la nomina di un giudice e, in particolare, se il meccanismo nazionale del cosiddetto test di indipendenza e imparzialità e della ricusazione sia idoneo a garantire i requisiti di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. In via preliminare, la Corte ha dovuto inoltre verificare se l’organo remittente stesso avesse la qualità di "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale perché il giudice unico del Sąd Najwyższy che lo aveva proposto non poteva essere considerato una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE: i vizi che avevano caratterizzato la sua nomina, effettuata su proposta della KRS nella nuova composizione e in un contesto già ritenuto problematico dalla giurisprudenza UE e CEDU, erano sufficienti a far sorgere dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e imparzialità del giudice stesso. La circostanza che il giudice fosse assegnato alla sezione civile e non alla sezione di controllo straordinario non era idonea a sanare tali vizi, poiché i dubbi riguardavano la nomina individuale del magistrato e non la specifica formazione giudicante.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 179 Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articolo 180 Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articolo 29 legge sulla Corte suprema (Polonia)
- Articolo 49 codice di procedura civile polacco
Rinvio pregiudiziale e irricevibilità per difetto di "giurisdizione"
La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in formazione a giudice unico, in una controversia relativa ad ammende inflitte per infrazione delle regole di concorrenza. La Corte non affronta il merito delle questioni sollevate, ma verifica in via preliminare se l’organo remittente possa essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Fatti e procedimento principale
La controversia principale trae origine da una decisione del presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori del 2009, che aveva accertato una pratica restrittiva della concorrenza nel mercato polacco del cemento grigio e aveva inflitto ammende a varie società. Dopo le decisioni successive del Tribunale regionale di Varsavia e della Corte d’appello di Varsavia, la causa è giunta in cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy. Nel corso del giudizio, la società C ha contestato la regolarità della composizione del collegio della Corte d’appello e di quello della Corte suprema che aveva deciso in precedenza, proponendo anche una domanda di verifica dell’indipendenza e imparzialità di uno dei giudici del Sąd Najwyższy ai sensi dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema.
Normativa nazionale richiamata
La Corte riporta, in particolare:
- l’articolo 179 della Costituzione polacca, secondo cui i giudici sono nominati dal presidente della Repubblica su proposta della KRS;
- l’articolo 180 della Costituzione, che tutela l’inamovibilità dei giudici;
- l’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, che disciplina il c.d. test di indipendenza e imparzialità e la possibilità di contestare la legittimazione del giudice, nonché il relativo meccanismo di ricusazione;
- l’articolo 49 del codice di procedura civile, che consente la ricusazione in presenza di circostanze idonee a generare un ragionevole dubbio sull’imparzialità del giudice.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il diritto dell’Unione consenta di disapplicare una domanda di parte volta a contestare la nomina di un giudice, quando tale domanda è considerata inammissibile nell’ordinamento nazionale e configurata come actio popularis;
- se il sistema nazionale del test di indipendenza e imparzialità e della ricusazione sia sufficiente a garantire i requisiti propri di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge.
Esame della ricevibilità
La Corte ricorda che, per stabilire se un organo sia una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE, occorre tener conto di criteri quali origine legale, permanenza, obbligatorietà della giurisdizione, contraddittorio, applicazione delle norme giuridiche e indipendenza. Richiama inoltre la presunzione secondo cui il Sąd Najwyższy, in quanto tale, soddisfa tali requisiti, presunzione che può però essere confutata quando una decisione definitiva di un giudice nazionale o internazionale abbia già accertato che il giudice remittente non presenta i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti dal diritto dell’Unione.
Rilevanza della giurisprudenza precedente
La Corte si richiama alla propria giurisprudenza, in particolare a:
- sentenza Krajowa Rada Sądownictwa (C‑718/21), che aveva già dichiarato irricevibile un rinvio proveniente da giudici della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy;
- sentenza Getin Noble Bank (C‑132/20), sulla presunzione di qualità di "giurisdizione" e sulla possibilità di confutazione;
- sentenze e ordinanze successive del 2024 che hanno confermato l’approccio seguito nei confronti di formazioni del Sąd Najwyższy nominate su proposta della KRS nella nuova composizione.
La Corte osserva che i vizi che avevano inficiato la nomina dei giudici della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sono, per analogia, gli stessi che hanno colpito la nomina del giudice T.S. alla sezione civile: anche in questo caso la nomina è avvenuta su proposta della KRS nella nuova composizione, in un contesto già censurato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e del Naczelny Sąd Administracyjny. Tali circostanze, considerate nel loro complesso, sono sufficienti a generare dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e imparzialità del giudice.
Ragionamento decisivo della Corte
La Corte sottolinea che le circostanze rilevanti per confutare la presunzione di qualità di giurisdizione si riferiscono in linea di principio alla situazione individuale del giudice remittente e, in particolare, alle irregolarità della sua nomina, non all’assegnazione a una determinata sezione. Perciò, il fatto che il giudice T.S. appartenesse alla sezione civile e non alla sezione di controllo straordinario non neutralizza i dubbi derivanti dalla sua nomina.
In conseguenza di ciò, la presunzione di cui al punto 21 della sentenza viene considerata confutata: il giudice della sezione civile che ha proposto il rinvio non può essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Dispositivo
La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
Principio affermato
Un rinvio pregiudiziale è irricevibile quando proviene da un giudice nazionale la cui nomina, avvenuta in circostanze già oggetto di censura per difetto di garanzie di indipendenza e imparzialità, è idonea a confutare la presunzione di qualità di "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE; l’assegnazione del magistrato a una sezione diversa da quella che presenta ulteriori criticità sistemiche non basta, da sola, a salvare la ricevibilità del rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-588/22
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-683/22
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-782/22
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-126/23
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-178/23
- Sentenza · 7 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-289/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →