Sentenza n. 104/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità, per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: nei limiti dell’interesse, dei seguenti atti e relativi allegati: - della nota della Città di Galatina - Direzione Urbanistica e Attività produttive- Servizio SUAP - Commercio - Agricoltura prot. n. 14791 del 13 febbraio 2024, avente a oggetto «SCHIRALDI YARI - “EDEN” - Piazza San Pietro - Galatina - Istanza occupazione temporanea di suolo pubblico», di rigetto dell’istanza assunta al protocollo comunale con il n. 0014102 del 9 febbraio 2024; - del Regolamento per l’installazione di manufatti tipo dehors su spazi pubblici o di uso pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblico - esercizi di somministrazione, approvato dal Comune di Galatina con D.C.C. n. 9 del 26 gennaio 2016 e successivamente modificato con D.C.C. n. 29/2016 ovvero D.C.S. n.103/2016; - di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal ricorrente il 9 aprile 2025 e depositati in giudizio il 22 aprile 2025: per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità, nei limiti dell’interesse, dei seguenti atti e relativi allegati: oltre degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, -tutti gli atti e i documenti depositati in giudizio dal Comune di Galatina l’11.2.2025–ivi incluse: la nota prot. n. 0010166 del 5.2.2025 della Direzione urbanistica e attività produttive-Servizio SUAP-Commercio-Agricoltura, di integrazione e aggiornamento relazione; la nota prot. n. 0009747 del 4.2.2025 del Comando Polizia Locale-Nucleo 2-Polizia giudiziaria-Edilizia-Ambientale-Mortuaria-Personale e Servizi, relativa agli stalli di sosta di Piazza San Pietro e la nota prot. n. 0009866 del 4.2.2025 del Comando Polizia Locale-Nucleo 2-Polizia giudiziaria-Edilizia-Ambientale-Mortuaria-Personale e Servizi, relativa alla ZTL dell’area in cui ricade Eden 2.0 - anche nella denegata ipotesi in cui gli stessi possano ritenersi integrativi della motivazione dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; - ove occorra, la memoria difensiva depositata in giudizio dal Comune di Galatina il 21.2.2025, nella denegata ipotesi in cui la stessa possa ritenersi integrativa della motivazione dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; - ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di occupazione temporanea di suolo pubblico per un dehors e regolamento comunale sui dehors, nonché gli atti successivi depositati dall'amministrazione e ritenuti integrativi della motivazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Comune di Galatina l'occupazione temporanea di suolo pubblico per un dehors di complessivi 42,38 mq, dopo avere in precedenza ottenuto e più volte prorogato una concessione relativa a un dehors di 48 mq. L'amministrazione ha respinto l'istanza rilevando che, in presenza di un marciapiede, la profondità massima dell'occupazione doveva corrispondere alla disposizione degli stalli di sosta e, trattandosi di sosta in linea, non poteva superare 2 metri. Il ricorrente ha dedotto: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, collaborazione, buona fede e legittimo affidamento, degli artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990, nonché difetto di motivazione e contraddittorietà; violazione del regolamento comunale sui dehors, travisamento, erronea presupposizione, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Con i motivi aggiunti ha contestato anche le relazioni e gli atti depositati dal Comune, sostenendo che costituissero un'integrazione postuma della motivazione, e ha dedotto ulteriori vizi, tra cui sviamento, inversione procedimentale, violazione del principio di tipicità e incompetenza. Ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto applicarsi il limite di 4 metri previsto per la sosta inclinata, che l'area fosse pedonale e che altri esercizi analoghi fossero stati autorizzati a superare i limiti dimensionali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990 e al legittimo affidamento, poiché il diniego aveva carattere vincolato alla luce dell'art. 7.2 del regolamento comunale e il contributo partecipativo non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Inoltre, la richiesta del 9 febbraio 2024 non costituiva proroga della precedente concessione, ma domanda di una nuova e diversa concessione, riferita a un nuovo progetto e soggetta alla disciplina ordinaria sui dehors. La precedente concessione e le relative proroghe erano invece state adottate in applicazione della disciplina derogatoria e temporanea introdotta per il sostegno alle attività produttive durante l'emergenza Covid-19, con limiti dimensionali più favorevoli. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi concernenti l'applicazione del limite di 2 metri: l'area era caratterizzata da stalli di sosta in linea e ricadeva in una zona a libero transito soggetta a limitazioni ZTL, non in un'area pedonale. Il regolamento comunale è stato ritenuto legittimo e non contraddittorio, poiché le ZTL rientrano tra le aree carrabili ai sensi della disciplina comunale. Il provvedimento è stato giudicato adeguatamente motivato; le relazioni e la documentazione depositate dal Comune nel 2025 non costituivano integrazione postuma della motivazione, trattandosi di documentazione precedente riferita alla situazione dei luoghi. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché gli altri dehors indicati dal ricorrente erano assistiti da autorizzazioni permanenti oppure da autorizzazioni temporanee rilasciate nel contesto della disciplina emergenziale post-Covid, e quindi si trovavano in una situazione giuridica diversa. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7.2 del Regolamento comunale di Galatina sui dehors
in caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell’occupazione dovrà corrispondere alla disposizione degli stalli di sosta per ml. 2,00 per la sosta in linea, e ml. 4,00 per la sosta inclinata
La disposizione impone, per l'area interessata caratterizzata da stalli di sosta in linea, il limite massimo di 2 metri alla profondità dell'occupazione.
art. 7.1, comma 7, del Regolamento comunale di Galatina sui dehors
La previsione conferma che le ZTL rientrano tra le aree carrabili e non tra le aree pedonali.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento, collaborazione e buona fede dell'azione amministrativa; le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata esclusa poiché l'attività amministrativa era vincolata e il contributo partecipativo non avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.
art. 97 Costituzione
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all'annullamento del diniego, ritenuto conforme alla disciplina regolamentare applicabile.
deliberazione di Giunta Comunale di Galatina n. 115 del 20 maggio 2020
Ha introdotto, nel contesto delle misure di sostegno post-Covid, una disciplina derogatoria e temporanea che consentiva il superamento dei limiti dimensionali ordinari.
Massime di principio
- Quando una domanda di occupazione di suolo pubblico presenta un progetto nuovo e diverso rispetto a quello oggetto di una precedente concessione, essa non può essere qualificata come mera proroga e deve essere esaminata secondo la disciplina vigente al momento della nuova istanza.
- Il rilascio e le proroghe di una concessione ottenuti in applicazione di una disciplina derogatoria e temporanea emergenziale non generano un legittimo affidamento alla reiterazione del medesimo trattamento dopo la cessazione della disciplina speciale.
- Quando il regolamento comunale collega la profondità massima di un dehors alla disposizione degli stalli di sosta, la distinzione tra sosta in linea e sosta inclinata consente l'applicazione del limite di 2 metri nel primo caso e di 4 metri nel secondo; l'amministrazione non è tenuta ad applicare il limite più ampio in assenza di stalli inclinati.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina comunale sui dehors, un'area soggetta a ZTL può essere qualificata come area carrabile e non come area pedonale, se tale qualificazione risulta dalla disciplina comunale e dagli accertamenti dell'autorità competente.
- Non sussiste disparità di trattamento quando dehors apparentemente analoghi sono assistiti da titoli diversi o rilasciati in applicazione di discipline derogatorie emergenziali, poiché la diversa disciplina del titolo costituisce una differenza sostanziale della situazione comparata.
- Non integra un'inammissibile motivazione postuma il deposito in giudizio di documentazione preesistente relativa agli elementi di fatto considerati dall'amministrazione, quando tale documentazione non introduce una nuova ragione giustificativa ma chiarisce il presupposto fattuale del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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