Cassazione Civile, Ordinanza n. 16752/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Una società operante nel commercio di abbigliamento aveva convenuto in giudizio la società intermediaria/consulente assicurativa sostenendo che quest'ultima avesse violato gli obblighi di intermediazione e assistenza connessi a una polizza contro il rischio di insolvenza dei clienti. In particolare, l'intermediaria avrebbe dovuto fornire alla compagnia assicuratrice le informazioni commerciali utili a valutare la solvibilità dei clienti della commerciante e a determinare il premio. La compagnia aveva poi negato l'indennizzo per asserita incompletezza dell'informativa sulle perdite già subite. Il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento dell'inadempimento e, dopo una sentenza parziale, aveva condannato la convenuta al risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'intermediaria ha proposto tre motivi: 1) nullità della consulenza tecnica d'ufficio contabile e violazione del contraddittorio, assumendo che la CTU fosse stata usata in modo esplorativo per supplire alla carenza probatoria dell'attrice; 2) omessa pronuncia/motivazione sulla dedotta violazione del giudicato interno in tema di quantificazione del danno, sostenendo che non fossero stati correttamente detratti il premio pagato e il premio che sarebbe stato richiesto con corretta informazione del rischio; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi, con doglianze sia sull'an dell'inadempimento sia sul quantum del danno, incluse censure sul ruolo del broker e sulla considerazione di crediti già riscossi o estranei alla copertura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarando che le doglianze sulla CTU erano in parte infondate e in parte non coltivate specificamente; ha accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura per omessa pronuncia sulla quantificazione del danno, ma ha deciso la questione nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il corrispondente motivo di appello; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e comunque precluso dalla conformità in fatto tra primo e secondo grado ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. In definitiva, pur accogliendo formalmente il secondo motivo, ha confermato l'esito sostanziale favorevole alla resistente e ha lasciato ferma la decisione di merito che aveva condannato la società intermediaria al risarcimento, nei limiti già quantificati dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 194 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la CTU e il rispetto del contraddittorio nella consulenza tecnica.
art. 195 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio e alle osservazioni del consulente di parte.
art. 87 disp. att. c.p.c.
invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della CTU.
art. 90 disp. att. c.p.c.
invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della CTU.
art. 156 c.p.c.
richiamato per affermare che i vizi dell'attività del CTU rientrano nel sistema delle nullità processuali e sono sanabili se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
art. 157 c.p.c., comma 2
la nullità relativa della consulenza tecnica è sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
art. 161 c.p.c.
richiamato per distinguere le nullità che incidono sulla sentenza dai rimedi endoprocessuali.
art. 198 c.p.c.
interpretato nel senso che, nella CTU contabile, il consulente può acquisire, nei limiti del mandato e del contraddittorio, anche documenti necessari a rispondere ai quesiti, pure se diretti a provare fatti principali.
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, utilizzato per decidere la questione nel merito senza rinvio.
art. 384 c.p.c.
interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire la decisione della questione di diritto nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato quanto all'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo di ricorso.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per affermare la preclusione al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello è conforme in fatto a quella di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi, dichiarato inammissibile per rivalutazione del merito e per preclusione da doppia conforme.
art. 116 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare un preteso omesso esame di fatti e una errata valutazione probatoria.
Massime di principio
- Nella consulenza tecnica contabile, il consulente può acquisire e utilizzare documenti anche incidenti sulla prova dei fatti principali, purché ciò avvenga nei limiti del mandato e nel rispetto del contraddittorio delle parti; non ogni acquisizione irrituale integra nullità della sentenza.
- I vizi dell'operato del consulente tecnico d'ufficio danno luogo, di regola, a nullità relative soggette a sanatoria se non tempestivamente eccepite nella prima difesa utile successiva all'atto o alla sua conoscenza.
- La CTU contabile può assolvere una funzione di ausilio tecnico particolarmente ampia quando la controversia presenti materia di elevata complessità contabile, con conseguente attenuazione dell'onere di allegazione della parte che non sia stata in grado di individuare tempestivamente tutti i documenti rilevanti.
- In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Quando la sentenza di merito contenga un criterio già idoneo a determinare il danno, tale statuizione può formare giudicato interno anche se la pronuncia sia di condanna generica; il giudice di legittimità può decidere nel merito, senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La quantificazione del risarcimento deve restare ancorata al danno effettivamente patito e alle regole fissate dal giudice di merito, senza duplicazioni indebite o detrazioni non coerenti con il criterio risarcitorio già cristallizzato nel giudicato interno.
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